Regolarizzazione scommesse: il bookmaker estero è soggetto passivo e legittimato al rimborso (Cass. civ. Sez. V n. 11948 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il bookmaker estero, benché privo di concessione, che abbia operato in Italia avvalendosi di una rete di centri di trasmissione dati, è soggetto passivo dell’obbligazione tributaria e realizza esso stesso il presupposto impositivo, non diversamente dal titolare della singola ricevitoria. Ne consegue che il bookmaker è legittimato a presentare la domanda di regolarizzazione fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014 e a far valere il diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, senza incorrere nella violazione dell’art. 81 cod. proc. civ. per difetto di titolarità del diritto azionato. La somma di euro 10.000 versata per ciascun punto di raccolta costituisce acconto d’imposta, da compensare in sede di versamento delle rate dell’imposta dovuta, e non costo di accesso alla procedura. Il rimborso delle somme versate per punti di raccolta oggetto di successiva rinuncia non è subordinato alla conclusione della liquidazione automatizzata dell’imposta, prevista per la sola raccolta a distanza.

Il Fatto

La contribuente, società di diritto maltese attiva nel settore delle scommesse in qualità di bookmaker, ha operato in territorio italiano avvalendosi di una rete fisica di centri di trasmissione dati. Nel febbraio 2016 ha presentato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale prevista dall’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014, versando euro 10.000 per ciascun punto di raccolta, e ha poi sottoscritto lo schema di disciplinare di raccolta.

Nell’anno successivo la società ha chiesto il rimborso delle somme asseritamente versate in eccesso rispetto al dovuto. Il diniego dell’Amministrazione è stato parzialmente superato in primo grado, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello della contribuente e accolto quello incidentale dell’erario, confermando la legittimità del diniego. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta la ritenuta carenza di legittimazione attiva della contribuente. La Corte accoglie la censura rilevando che il giudice regionale ha sovvertito il rapporto tra bookmaker e rete di raccolta: il bookmaker non è un mero “veicolo” della regolarizzazione altrui, ma un gestore di attività di scommesse che risponde dell’imposta sulla raccolta ai sensi dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010 e realizza il presupposto impositivo.

Il singolo centro di trasmissione dati opera come intermediario del bookmaker: assicura locali e ricezione della proposta, trasmette l’accettazione, incassa e trasferisce le somme, paga le vincite secondo le istruzioni ricevute. Esso non è direttamente coinvolto nel rischio connaturato al contratto di scommessa. Sussistono pertanto autonomi rapporti obbligatori in capo a entrambi, avvinti da solidarietà paritetica, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15731 del 2015; Cass. n. 8757 del 2021).

La Corte esamina la ratio della disciplina di regolarizzazione, volta a far emergere le attività illecite dei bookmaker esteri svolte tramite punti di raccolta italiani e a ricondurle nell’alveo della legalità. Il requisito dei “soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014” non è una mera collocazione temporale, ma esprime l’esigenza che il soggetto sia effettivamente operativo a quella data. L’intero complesso precettivo conferma che l’istanza di emersione può essere presentata anche dal solo bookmaker estero, purché operi tramite centri di trasmissione dati (Cass. n. 3865 del 2022).

Il secondo motivo, parimenti accolto, investe la qualificazione della somma di euro 10.000. Il dato letterale della lettera a) del comma 643 la collega alla dichiarazione di impegno mediante “contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata”. L’uso del modello F24 ne implica la natura prettamente fiscale, trattandosi di acconto d’imposta e non di costo di accesso alla procedura.

Il terzo motivo riguarda il rimborso di euro 80.000 versati per punti di raccolta oggetto di rinuncia. Il giudice regionale aveva escluso il diritto in ragione dell’imprescindibilità della compensazione tramite liquidazione automatizzata dell’imposta 2016. La Corte rileva che tale obbligo non è positivizzato per la fattispecie: l’art. 24 d.l. n. 98 del 2011 concerne la differente ipotesi della raccolta a distanza tramite rete virtuale, risultando eccentrico rispetto alle scommesse raccolte mediante rete fisica. Il quarto motivo, relativo alla rideterminazione dell’imposta per 21 punti di raccolta, è invece rigettato, trattandosi di accertamento in fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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