Termine breve di impugnazione e inammissibilità del ricorso per tardività (Cass. civ. Sez. V n. 9029 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 51 d.lgs. n. 546/1992. La sospensione dei termini processuali prevista dal d.l. n. 193 del 2016 non opera per le controversie instaurate prima della sua entrata in vigore e, in ogni caso, la definizione agevolata non è invocabile quando il giudizio investa esclusivamente la correttezza di atti liquidatori emessi secondo criteri di automaticità, risultando la pretesa tributaria coincidente con quella già desumibile dagli elementi offerti dal contribuente.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale di un immobile classificato come D/2 e destinato ad albergo, proposta con procedura Docfa a seguito di ampliamento e ristrutturazione. La società deduceva l’erroneità della nuova rendita, trattandosi di mero ampliamento di una struttura già accatastata, con applicazione di valori di mercato eccessivi e senza considerazione dei vincoli di servitù gravanti sull’area.

La CTP rigettava il ricorso e la CTR della Lombardia confermava la decisione, rilevando che la società non aveva provato l’entità delle opere edilizie né indicato i criteri seguiti per determinare la rendita, mentre l’Ufficio aveva dimostrato, mediante verbale di sopralluogo con planimetrie e fotografie, l’ampliamento e la totale ristrutturazione dell’edificio, con comparazione a strutture alberghiere similari. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato in via preliminare la questione della tempestività del ricorso, rilevando che l’Ufficio Provinciale del Territorio aveva notificato la sentenza della CTR in data 24.12.2015. Da tale notificazione decorreva il termine di sessanta giorni, fissato dall’art. 51 d.lgs. n. 546/1992, per l’impugnazione, con scadenza al 22.2.2016. Il ricorso risultava invece avviato alla notifica solo in data 19.5.2016.

Il Collegio ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per essere stato proposto tardivamente rispetto al termine di legge, assorbendo ogni ulteriore valutazione sui motivi di merito.

La Corte ha poi escluso l’applicabilità della sospensione dei termini processuali prevista dal d.l. n. 193 del 2016, per una duplice ragione. In primo luogo, il decreto è entrato in vigore il 24.10.2016, dunque in data successiva alla scadenza del termine di impugnazione. In secondo luogo, la definizione agevolata non è invocabile quando la controversia investa esclusivamente la correttezza di atti liquidatori emessi secondo criteri di automaticità, restando la pretesa tributaria identica a quella desumibile dagli elementi offerti dal contribuente.

La decisione ricollega a tale esito processuale la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in € 3.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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