Autonoma organizzazione IRAP dell’odontoiatra e inammissibilità delle censure di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 20991 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si contesta la valutazione espressa dal giudice di merito circa la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 446/1997 come presupposto per l’applicazione dell’IRAP, è inammissibile, poiché si risolve in una censura attinente all’accertamento in fatto, riservato alla Corte di merito e non sindacabile in sede di legittimità. È altresì inammissibile, per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., il motivo che non riporti il contenuto dell’atto processuale di cui si eccepisce la nullità; l’eventuale mancanza della relata di notifica non determina alcuna conseguenza invalidante quando l’avvenuta consegna dell’atto risulti certificata dalle ricevute di posta elettronica certificata.

Il Fatto

Un contribuente, esercente l’attività di odontoiatra, presentava istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni d’imposta dal 2014 al 2018, deducendo di essere privo del requisito della stabile organizzazione. Sul diniego formatosi per silenzio-rigetto, il contribuente proponeva ricorso, accolto in primo grado, limitatamente alle annualità non colpite da decadenza. La Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando il ricorso originario del contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, pronunciandosi in via preliminare sulle questioni processuali sollevate dal contribuente. In relazione al primo motivo, avente ad oggetto la presunta nullità della notifica dell’appello, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato il contenuto dell’atto di appello. Nel merito, la doglianza è stata comunque ritenuta infondata, in quanto l’atto risultava datato e sottoscritto in applicazione della procedura di cui all’art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 82/2005; la mancanza della relata di notifica è stata inoltre ritenuta priva di conseguenze, essendo l’avvenuta consegna certificata dalle ricevute p.e.c..

Il secondo motivo, concernente la nullità del procedimento per la fissazione dell’udienza prima della scadenza del termine di costituzione dell’appellato, è stato invece dichiarato infondato. Pur riconoscendo l’anomalia procedurale, la Corte ha rilevato come il contribuente si fosse tempestivamente costituito in giudizio, svolgendo le proprie difese, e come non avesse eccepito la violazione dei termini per il deposito di memorie e documenti, con la conseguenza che il contraddittorio e il diritto di difesa risultavano comunque garantiti.

Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 446/1997, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il ricorrente, contestando la valutazione della C.T.R. circa la sussistenza dell’autonoma organizzazione per la presenza di macchinari, aveva di fatto proposto una censura relativa all’accertamento in fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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