Responsabilità del socio e notifica delle cartelle alla società estinta (Cass. civ. Sez. V n. 10580 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dei debiti fiscali di società di persone estinta, la responsabilità del socio non può essere affermata né esclusa sulla sola base della mancata indicazione della qualità di socio nell’atto di intimazione. Il giudice di merito deve accertare se le cartelle sottese all’intimazione siano state notificate e se tale notificazione sia stata regolare, poiché solo un accertamento completo consente al socio di valutare la propria posizione. La motivazione che ometta di esaminare la notifica delle cartelle e la qualità di socio, documentata dalla visura camerale, è affetta da vizio di motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva respinto il suo appello. La vicenda riguarda cartelle di pagamento notificate a una società in nome collettivo e successivamente intimate a una socia illimitatamente responsabile della società ormai estinta.
Il giudice d’appello aveva escluso la responsabilità della socia, rilevando che l’atto di intimazione era stato notificato alla stessa quale debitrice in proprio e non in qualità di socia coobbligata, con conseguente difetto di legittimazione passiva per debiti riferibili alla società. La contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, con cui si deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente e per contraddittorietà. I motivi sono infondati, perché l’iter logico della pronuncia impugnata è comprensibile: il giudice d’appello, dopo aver affermato la responsabilità dell’ex socio per i debiti fiscali della società estinta in ragione della successione dei soci alla società, aveva escluso nella specie tale responsabilità, sul rilievo che l’intimazione era stata notificata alla contribuente quale debitrice in proprio e non quale socia coobbligata.
Tale ragionamento supera entrambi i profili di nullità dedotti. La Corte passa quindi al primo motivo, con cui si deduce violazione degli artt. 2291 e 2312 cod. civ., per aver escluso la responsabilità della socia per i debiti della società estinta. Il motivo è fondato.
Risulta pacifico che nell’intimazione non vi era alcun riferimento alla contribuente come socia della collettiva. La parte controricorrente ha contestato l’avvenuta notifica anche delle cartelle sottese all’intimazione e ha contestato la propria qualità di socia. Il giudice del merito si è limitato a considerare la sola mancata indicazione della qualità di socia nell’intimazione — di per sé non significativa — senza valutare l’avvenuta notifica delle cartelle, che, se presente e regolare, avrebbe messo la contribuente in grado di valutare pienamente la sua posizione.
La Corte rileva inoltre che l’Agenzia ha prodotto, in allegato all’atto d’appello, la visura camerale da cui si ricava la qualità di socia della contribuente, elemento che il giudice del merito avrebbe dovuto esaminare.
Da quanto precede discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio al giudice d’appello, che provvederà a conformarsi ai principi affermati e alla liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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