Progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego e interesse a impugnare il rigetto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9366 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione che censuri il rigetto di domande che il ricorrente stesso afferma di non avere mai proposto davanti ai giudici di merito: se il rigetto è inutile, non meno inutile è la relativa censura. L’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego non è automatica e non costituisce oggetto di un diritto per la sola presenza del lavoratore nei ruoli dell’amministrazione, ma presuppone la partecipazione alle procedure selettive e il superamento delle stesse. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice di merito esamini la domanda generica di ricostruzione della carriera economica e ne rilevi l’infondatezza applicando principi consolidati non contestati. Il vizio di motivazione è sindacabile nei soli limiti della sostanziale assenza di motivazione e non può essere rilevato d’ufficio se non prospettato dalla parte con riguardo a quella specifica parte della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero del Lavoro, era transitato nei ruoli della Provincia di Avellino. Gli era stata riconosciuta la decorrenza del nuovo rapporto dal 26.11.1999 agli effetti giuridici, ma la decorrenza economica era stata fissata al 1°.4.2001. Insieme ad altri colleghi nella medesima posizione si era rivolto al giudice del lavoro per ottenere l’accertamento della decorrenza anticipata al 26.11.1999 anche agli effetti economici e il consequenziale riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali maturate nel frattempo.

Il Tribunale aveva accertato il diritto alla retrodatazione economica, respingendo però le ulteriori domande, in particolare quella relativa alle progressioni economiche. La sentenza era stata impugnata soltanto dai lavoratori e la Corte d’Appello di Napoli aveva respinto il gravame. Contro tale decisione il solo ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; la Provincia si è difesa con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile muovendo da una considerazione preliminare. Il ricorrente sostiene di non avere mai chiesto l’applicazione automatica delle progressioni economiche orizzontali, di non avere negato il principio del riassorbimento dell’indennità di amministrazione e di non avere domandato il risarcimento del danno da perdita di chance. Ne consegue che il rigetto di tali domande da parte della Corte territoriale era inutile; ma, se è così, non meno inutile si rivela la censura di quel rigetto, con conseguente carenza di interesse a impugnare.

Discorso diverso riguarda la denuncia di omessa pronuncia sulle domande che il ricorrente assume di avere proposto. Qui l’interesse ad agire è evidente, ma il ricorso resta inammissibile sotto altro profilo. Ribadita la non automaticità delle progressioni economiche — che presuppongono la partecipazione alle procedure selettive e il loro superamento — e chiarito che non viene domandato il risarcimento per perdita di chance, non residua alcun contenuto concreto alla domanda di accertamento del diritto di essere inseriti nelle progressioni già svolte nel periodo intercorso tra la decorrenza economica riconosciuta dal Tribunale e quella originariamente assegnata dall’amministrazione.

La Corte d’Appello aveva quindi preso in esame la domanda generica di ricostruzione della carriera economica, rilevandone l’infondatezza sulla base di principi consolidati che nemmeno il ricorrente contesta. Quanto al riassorbimento dell’indennità di amministrazione, l’omessa pronuncia non sussiste, perché la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda di illegittimità del riassorbimento, affermando implicitamente la legittimità delle modalità operative adottate dal datore di lavoro.

A tutto concedere, si sarebbe potuta ravvisare un’insufficienza di motivazione, ma il vizio di motivazione è sindacabile nei soli limiti della sostanziale assenza di motivazione e, in ogni caso, non è stato prospettato dal ricorrente con riguardo a questa parte della decisione. La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese di legittimità e il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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