Documenti in lingua straniera utilizzabili nel processo tributario senza traduzione (Cass. civ. Sez. V n. 9410 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, come in quello civile, il principio dell’obbligatorietà della lingua italiana sancito dall’art. 122 cod. proc. civ. opera esclusivamente per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti. I documenti redatti in lingua straniera devono pertanto ritenersi acquisiti e utilizzabili ai fini della decisione. Il giudice ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., potendone fare a meno quando sia in grado di comprenderne il significato, quando non vi siano contestazioni sul contenuto o quando sia prodotta una traduzione giurata dalla parte. Il rinvio generale e sussidiario alle norme del codice di procedura civile, disposto dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, consente di trasferire al rito tributario tale regola, in difetto di ragioni di incompatibilità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, esercente attività di fabbricazione e manutenzione di macchine automatiche, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini Irpef e Irap per il 2008, costi esposti in dichiarazione e ritenuti indeducibili perché documentati con fatture in lingua russa e serba, prive di traduzione asseverata da professionista abilitato. L’atto conteneva anche una ripresa ai fini Iva.
Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso salvo confermare la ripresa Iva. La decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. L’Agenzia delle entrate ricorreva allora per cassazione con due motivi, cui il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Amministrazione deduceva la violazione degli artt. 33 del d.P.R. n. 445/2000, 21, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, 122 cod. proc. civ., 2219 cod. civ. e 14 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la documentazione in lingua straniera, priva di traduzione giurata, avesse impedito la valutazione della certezza e inerenza delle spese. Il motivo è ritenuto infondato.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’obbligo della lingua italiana riguarda gli atti processuali e non i documenti esibiti dalle parti. Da ciò deriva che il giudice può procedere alla nomina di un traduttore, ma non vi è tenuto, soprattutto quando il testo sia di facile comprensibilità per il giudice o per i difensori. La mancata nomina, esercizio di una facoltà discrezionale, non è censurabile in sede di legittimità. Viene così superato il precedente orientamento che esigeva la traduzione giurata.
Il principio di acquisizione comporta che l’omessa allegazione di una traduzione giurata non costituisca circostanza ostativa all’esame del documento. Il giudice vi procede su richiesta di parte o quando ne ravvisi la necessità, oppure quando non ritenga idonea la traduzione prodotta. Il collegio richiama, fra le altre, Cass. n. 5279 del 2022, Cass. Sez. V n. 17748 del 2021, Cass. n. 6093 del 2013 e Cass. n. 33079 del 2022, che ha enunciato il principio di diritto direttamente applicabile al rito tributario per il tramite del rinvio sussidiario al codice di procedura civile.
Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale si è conformata a tale principio, avendo ritenuto la documentazione comprensibile perché il contribuente aveva annotato su ogni documento di spesa il cambio del giorno e il controvalore in euro. Il primo motivo è quindi rigettato.
Con il secondo motivo l’Agenzia denunciava la violazione degli artt. 109 TUIR, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo che l’onere di provare l’inerenza dei costi gravasse sul contribuente. Il motivo è dichiarato inammissibile: l’accertamento sulla sussistenza di una contestazione o di una non contestazione attiene all’interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti ed è riservato al giudice di merito, sindacabile solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità. Nel caso di specie la Commissione regionale aveva rilevato che l’Ufficio non aveva contestato l’inerenza dei costi, non risultando formulata alcuna eccezione sul punto. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese processuali.
Nota della Redazione
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