Imposta unica scommesse: CTD e bookmaker estero solidalmente obbligati (Cass. civ. Sez. V n. 9411 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il Centro trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero è soggetto passivo del tributo e risponde in solido con il bookmaker privo di concessione per le annualità successive all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010. Il presupposto impositivo non è la conclusione del contratto di scommessa, ma la prestazione del servizio di organizzazione e raccolta del gioco, svolta in Italia dal ricevitore. La disciplina nazionale, che assoggetta ad imposta anche gli operatori esteri privi di titolo concessorio, non contrasta con gli artt. 56 e 57 TFUE, né introduce discriminazioni vietate. Non sussistono le condizioni per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo la questione già risolta dalla giurisprudenza unionale.
Il Fatto
Una società titolare di ricevitoria, esercente attività di Centro trasmissione dati (CTD), e una società di scommesse con sede a Malta hanno impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la debenza dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2014. L’obbligo era stato riferito in via principale al CTD, quale gestore del punto di raccolta, e in via solidale al bookmaker estero privo di concessione.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la pronuncia. Le società hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, deducendo profili preliminari e sostanziali, tra cui la violazione del diritto unionale in materia di libera prestazione di servizi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso l’istanza di rinvio per la conciliazione ex art. 48-bis del d.lgs. n. 546/1992, osservando che il correttivo processuale introdotto dal d.lgs. n. 220/2023 ha esteso ai giudizi di cassazione solo la conciliazione fuori udienza, non quella in udienza, per la quale permane il divieto di mero differimento. Quanto alla richiesta di pubblica udienza, il collegio ha richiamato l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018, ribadendo che la trattazione camerale non è incompatibile con questioni nuove ma già assistite da orientamento consolidato.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la natura del tributo: il presupposto dell’imposizione non è correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione del servizio di gioco, offerto al consumatore tramite l’organizzazione dell’attività. Ne deriva che il fatto imponibile va individuato nel luogo in cui la scommessa è raccolta e trasmessa, cioè in Italia, e non nel luogo di conclusione del contratto.
Ha poi richiamato la giurisprudenza unionale e costituzionale. La Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella sola parte in cui assoggettavano ad imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità precedenti al 2011, in ragione dell’impossibilità di traslare il tributo. Tale ragione non opera per i rapporti successivi al 2011, nei quali le parti possono rimodulare le commissioni. La Corte di giustizia, con la sentenza nella causa C-788/18, ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri.
Ha quindi ritenuto infondate le censure sul difetto di traduzione dell’atto impositivo, gravando sul contribuente l’onere di provare l’impossibilità di comprenderne il contenuto, e sull’esimente dell’obiettiva incertezza, non ravvisabile per un periodo successivo alla legge interpretativa. Ha infine escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, risolvendosi le questioni in una critica della sentenza unionale già resa. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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