Il regime dei minimi si calcola sul reddito complessivo, non sul solo accertato (Cass. civ. Sez. 5 n. 17950 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime fiscale dei c.d. contribuenti minimi di cui all’art. 1, comma 96, lett. a), n. 1), della legge n. 244/2007, la verifica del superamento della soglia di € 30.000,00 di compensi annui deve essere compiuta avendo riguardo al reddito complessivo del contribuente. A tal fine, il maggior reddito accertato dall’Amministrazione finanziaria non sostituisce ma si aggiunge al reddito già dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che la somma delle due voci può determinare il superamento del limite di accesso al regime agevolato. È pertanto errata la decisione del giudice di merito che, limitandosi a confrontare il solo importo accertato con la soglia legale, esclude l’applicazione delle imposte IRAP e IVA in favore del contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009 e 2010, con i quali veniva accertato un maggior reddito da lavoro autonomo derivante da omessa fatturazione di operazioni imponibili, con conseguente rideterminazione di IRPEF, IRAP ed IVA.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi della contribuente, rideterminando i maggiori redditi accertati. A seguito degli appelli proposti dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna escludeva l’applicazione di IRAP e IVA, ritenendo applicabile il c.d. regime dei minimi. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando l’errore interpretativo compiuto dal giudice di merito nell’applicazione dell’art. 1, comma 96, lett. a), n. 1), della legge n. 244/2007. Tale disposizione, nel testo vigente ratione temporis, subordina l’accesso al regime dei contribuenti minimi al conseguimento di compensi non superiori a € 30.000,00 nel periodo d’imposta considerato.
La Corte ha rilevato che la C.T.R. aveva erroneamente confrontato il solo maggior reddito accertato con la soglia legale, omettendo di considerare che l’accertamento riguardava esclusivamente la maggiore imponibilità rispetto a quanto già dichiarato. Il giudice di merito avrebbe invece dovuto sommare al reddito dichiarato dalla contribuente il maggior reddito accertato, al fine di verificare il superamento del limite.
Nel caso di specie, la somma del reddito dichiarato (€ 16.208,00 per il 2009 ed € 15.781,00 per il 2010) e dei maggiori redditi accertati determinava il superamento della soglia di € 30.000,00, escludendo la possibilità di applicare il regime agevolato. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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