Eccezione di interruzione della prescrizione ammissibile anche in appello (Cass. civ. Sez. V n. 12509 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, sono precluse in appello solo le eccezioni nuove che alterano gli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e ampliano il tema della decisione. L’eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dall’Amministrazione finanziaria a fronte dell’eccezione di prescrizione del contribuente costituisce eccezione in senso lato, ammissibile anche per la prima volta in appello e rilevabile d’ufficio, non assimilabile al regime della controeccezione. I crediti erariali relativi a IVA, imposta di registro, contributo per il servizio sanitario nazionale e diritti camerali annuali soggiacciono al termine ordinario di prescrizione decennale, non costituendo prestazioni periodiche.
Il Fatto
Il contribuente impugnava diverse cartelle di pagamento, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese in esse contenute. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. L’Ufficio finanziario proponeva appello e il riscossore si costituiva in giudizio.
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava il difetto di giurisdizione rispetto ad alcune cartelle e accoglieva l’appello nel resto, ritenendo non maturata la prescrizione. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, censurando il divieto di nova in appello, l’applicazione del termine decennale invece di quello quinquennale e il mancato riconoscimento della prescrizione maturata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema delle eccezioni nuove in appello. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ribadisce che sono precluse solo le eccezioni dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e un conseguente ampliamento del tema decisionale. L’allegazione dell’interruzione della prescrizione, provata con documentazione, rappresenta una mera difesa o eccezione in senso improprio, ammissibile anche in secondo grado perché si risolve nella contestazione delle censure mosse all’atto impugnato.
Il Collegio precisa poi la distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato. Le prime sono solo quelle per le quali la legge riserva espressamente il potere di rilevazione alla parte o quelle il cui fatto integratore corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo. L’eccezione di interruzione della prescrizione non rientra in tali categorie: può quindi essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, non potendosi assimilare il regime della controeccezione a quello dell’eccezione in senso stretto.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma che i tributi oggetto di cartella non rientrano tra le prestazioni periodiche e soggiorno quindi al termine ordinario decennale, salvo diversa previsione di legge. Per l’imposta di registro, la notifica dell’avviso di liquidazione entro il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 legittima la cartella emessa successivamente, nel rispetto del termine decennale di cui all’art. 78 del TUR. Per Irpef, Ires, Irap e IVA il diritto alla riscossione si prescrive in dieci anni, valutandosi i presupposti in relazione a ciascun anno d’imposta.
Il terzo motivo è dichiarato infondato: la sentenza di merito ha accertato in fatto una regolare interruzione del decorso prescrizionale mediante atto di intervento depositato nell’ambito della procedura esecutiva. Il termine, pertanto, non è maturato e non si è prodotto l’effetto estintivo delle pretese. Il ricorso è rigettato nel suo complesso, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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