Crediti d’imposta e controlli automatizzati: serve l’avviso bonario (Cass. civ. Sez. V n. 9759 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere attribuito agli Uffici finanziari dall’art. 36 bis, comma 2, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile ictu oculi dal mero riscontro cartolare della dichiarazione, nei casi tassativamente indicati dalla legge. Allorché occorra un’indagine interpretativa della documentazione o una valutazione giuridica della norma applicata, la disposizione non è applicabile e si richiede un atto di accertamento esplicitamente motivato. Ne consegue che il disconoscimento di un credito d’imposta non può avvenire mediante l’emissione di una cartella di pagamento senza che sia preceduta da un avviso di recupero del credito o, quanto meno, da un avviso bonario.
Il Fatto
La società contribuente riceveva una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2009. L’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione crediti ritenuti non spettanti, derivanti da acconti sospesi e non versati dopo il sisma che aveva colpito la zona dell’Aquila, oltre a una somma per IVA scaturente dalla correzione del credito compensato.
La contribuente impugnava l’atto dolendosi, in via preliminare, della mancata preventiva comunicazione di irregolarità e sostenendo, nel merito, di aver correttamente determinato gli acconti dovuti. La CTP di L’Aquila accoglieva in parte il ricorso; la CTR dell’Abruzzo, in totale riforma, dichiarava la nullità della cartella per difetto di contraddittorio preventivo. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte richiama un principio da lungo tempo presente nella propria giurisprudenza. Il potere degli Uffici di cui all’art. 36 bis, comma 2, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 opera solo quando l’errore emerga dal mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente previsti, vertenti su errori materiali e di calcolo non bisognevoli di istruttoria. Quando invece serva un’indagine interpretativa o una valutazione giuridica della norma, occorre un atto di accertamento motivato, idoneo a rendere edotto il contribuente del percorso logico-giuridico seguito.
Il Collegio cita Sez. 6-5 n. 25459 del 02.12.2014 e Sez. 5 n. 21349 del 30.11.2012, secondo cui l’Amministrazione non può emettere la cartella ex art. 36 bis ove venga in rilievo l’interpretazione di una disposizione normativa. Aggiunge Sez. 5 n. 30791 del 28.11.2018 e Sez. 5 n. 14949 del 08.06.2018: il disconoscimento di un credito d’imposta non può avvenire con cartella di pagamento senza essere preceduto da un avviso di recupero o, quanto meno, bonario. Sez. 5 n. 21274 del 02.11.2005 ribadisce che la norma, di natura eccezionale, non tollera applicazioni estensive quando occorra qualificare fatti o rapporti con l’ausilio di circolari.
Nel caso specifico sorge una questione interpretativa in ordine al rapporto tra i due provvedimenti del Direttore dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, rispettivamente del 16.3.2010 e del 23.11.2010, questione che si estende al contesto normativo primario e incide direttamente sull’appostazione dei crediti in dichiarazione. Il disconoscimento non costituiva dunque un errore rilevabile ictu oculi.
Ne deriva che l’avviso della CTR sulla necessità della previa notificazione del cd. avviso bonario è scevro da censure. Il ricorso dell’Agenzia è infondato e viene rigettato, con il motivo assorbito nella questione preliminare. Nulla sulle spese per la mancata costituzione della contribuente.
Nota della Redazione
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