Motivazione apparente della sentenza tributaria e vizio di nullità (Cass. civ. Sez. V n. 9765 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. La censura è deducibile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come nullità della sentenza, e va valutata dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente due avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni di imposta 2010 e 2011, conseguenti all’imputazione di ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati.
Il contribuente ha impugnato i provvedimenti davanti alla C.T.P. di Vicenza che, previa riunione, ha accolto i ricorsi. L’appello dell’Ufficio è stato rigettato dalla C.T.R. del Veneto, la quale ha ritenuto che i beni commercializzati dal fornitore estero fossero oggetto di importazione, con conseguente applicazione dell’esenzione IVA sulle prestazioni fatturate dal contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, effettuata al domicilio digitale del difensore del contribuente ricavato dal registro INI-PEC. La notifica è ritenuta regolare, con richiamo a un precedente di legittimità.
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avendo la C.T.R. escluso rilevanza alla circostanza che il fornitore estero avesse stabile organizzazione in Italia e ritenuto immotivatamente i beni come importati.
La Corte ricostruisce il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione. Dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato è limitato al minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost., violato quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti obiettivamente incomprensibile.
Il vizio di motivazione apparente si configura quando la sentenza, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.
Applicando tali principi, la Corte rileva ictu oculi il difetto argomentativo: i giudici di appello si sono limitati ad affermare che i beni commercializzati dal fornitore estero erano in importazione, a nulla rilevando il temporaneo deposito in Italia, senza chiarire il percorso logico sotteso e senza confrontarsi con le doglianze dell’appello. Il primo motivo è quindi fondato, con assorbimento del secondo. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.