La revoca dell’autorizzazione VIES non richiede più controlli dopo l’iscrizione (Cass. civ. Sez. 5 n. 8267 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, emesso ai sensi dell’art. 35, comma 15-quater, d.P.R. n. 633/1972 e delle disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2010/188376, è legittimo quando sia fondato su una valutazione di pericolosità fiscale del soggetto, ancorata non alla mera emanazione di un avviso di accertamento ma alla sua conferma in due gradi di giudizio di merito. In tale evenienza, la revoca consegue direttamente alla suddetta valutazione, senza che sia necessario esperire i controlli più approfonditi previsti, per i soggetti già iscritti all’archivio VIES, entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. La motivazione del provvedimento di revoca e della sentenza che lo conferma è idonea quando espliciti la ratio decidendi, ancorché sintetica.
Il Fatto
La società contribuente, autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie, vedeva revocata l’autorizzazione dall’Agenzia delle entrate all’esito di verifiche della Guardia di Finanza.
Le verifiche avevano portato all’emissione di due avvisi di accertamento per operazioni in sospensione d’imposta basate su false lettere di intento e false attribuzioni della qualifica di esportatore abituale. La società impugnava il provvedimento, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto confermava la decisione, ritenendo la revoca legittima e motivata. La società ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Preliminarmente, disattende la richiesta di trattazione in pubblica udienza, richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui l’adunanza camerale è compatibile anche con la decisione di questioni nuove, purché assistite da orientamenti consolidati.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’obbligo di autorizzazione per le operazioni intracomunitarie, introdotto dall’art. 27 del d.l. n. 78/2010, che ha modificato l’art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, attua l’art. 22 del regolamento n. 1798/2003/CE e anticipa i contenuti degli artt. 22 e 23 del regolamento n. 904/2010/UE. Tale sistema, finalizzato al contrasto delle frodi IVA, richiede che i dati dei soggetti autorizzati siano completi ed esatti e impone agli Stati membri procedure di verifica basate sulla valutazione del rischio.
La Corte chiarisce che la revoca dell’autorizzazione, in materia di controlli periodici, consegue direttamente alla valutazione di pericolosità fiscale del soggetto. Detta valutazione, nel caso di specie, non si fonda sulla semplice emanazione degli avvisi di accertamento, ma sulla loro conferma in due gradi di giudizio di merito. Il riferimento al precedente coinvolgimento in frodi fiscali, contenuto nel punto 2.2 del provvedimento direttoriale prot. n. 2010/188376, costituisce elemento idoneo a fondare il giudizio di pericolosità.
Infine, la Corte esclude che siano necessari, come sostenuto dalla ricorrente, i controlli più approfonditi previsti entro sei mesi dall’iscrizione nell’archivio VIES, trattandosi di fase distinta e successiva rispetto ai controlli periodici che hanno condotto alla revoca. La motivazione della sentenza impugnata non è apparente, ma adeguatamente esplicativa della ratio decidendi.
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Nota della Redazione
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