Pausa non goduta: risarcimento e non retribuzione per il lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10070 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata fruizione della pausa retribuita disciplinata dall’art. 74 CCNL Istituti di Vigilanza Privata, e dei connessi riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi, non può essere remunerata come se la prestazione lavorativa fosse stata espletata. La violazione degli obblighi in materia di pause integra un inadempimento che va valutato in termini risarcitori e non retributivi, in coerenza con il bene giuridico tutelato, costituito dalla salute e dalla sicurezza del lavoratore. Il giudice di merito che riconosca al lavoratore l'”equivalente” del riposo compensativo senza precisare la natura, retributiva o risarcitoria, di tale posta e senza indicare gli elementi che la fondano, incorre in un vizio di motivazione. Analogamente è viziata la conferma della nullità di un accordo sindacale aziendale che non espliciti le ragioni del rigetto delle censure sul punto.

Il Fatto

Il lavoratore aveva agito per ottenere il pagamento delle somme maturate per la mancata fruizione, nel turno di lavoro, della pausa retribuita di dieci minuti prevista dalla contrattazione collettiva, per il periodo compreso tra l’1.3.2001 e il 20.8.2014.

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società datrice al pagamento di una somma in favore del lavoratore, oltre accessori e spese. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’intimato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis: la legge n. 196/1997, poi il D.lgs. n. 66/2003 e, dopo l’agosto 2008, l’art. 2, comma 3, D.lgs. n. 66/2003, come modificato dall’art. 41, comma 3, d.l. n. 112/2008, che ha escluso gli addetti ai servizi di vigilanza privata dall’ambito di applicazione della disciplina legale dell’orario, lasciando spazio alla sola contrattazione collettiva e, in particolare, all’art. 74 CCNL di categoria.

Il Collegio richiama la sentenza n. 29344/2023, resa in tema di riposi giornalieri del medesimo personale. Le parti sociali, in caso di mancato godimento, hanno previsto la concessione di riposi compensativi da fruirsi entro i trenta giorni successivi. Ne deriva che la mancata fruizione delle pause non può essere remunerata come se la prestazione fosse stata espletata, con conseguente retribuzione: ciò in coerenza con la natura del bene protetto, cioè la salute e la sicurezza del lavoratore.

La conseguenza dell’inadempimento va quindi valutata in termini risarcitori e non retributivi. Nel caso di specie la violazione di legge è ravvisabile, da un lato, nell’avere la Corte territoriale reputato corretta la ricostruzione del lavoratore, il quale aveva dedotto di avere lavorato nei dieci minuti destinati alla pausa, e dall’altro nell’avere riconosciuto, sul solo presupposto del mancato godimento dei riposi, un “equivalente” privo di specificazione sulla sua natura e sui requisiti del riconoscimento.

Analoghi vizi motivazionali riguardano la conferma della nullità dell’accordo sindacale del 20.3.2008, senza indicazione delle ragioni di rigetto delle censure e a fronte di un periodo oggetto della domanda antecedente e successivo all’accordo stesso.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà anzitutto esaminare la domanda introduttiva sotto il profilo della causa petendi e del petitum, con i limiti in tema di divieto di mutatio libelli, e valutare poi, se del caso, la pretesa in relazione a un eventuale danno e non alla perdita di un corrispettivo retributivo, motivando anche sulla potenziale validità dell’accordo aziendale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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