Insindacabile in cassazione il travisamento delle prove e dei fatti non contestati (Cass. civ. Sez. III n. 10161 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova e il travisamento del fatto non contestato non sono deducibili per cassazione quando il giudice di merito abbia motivatamente apprezzato le risultanze istruttorie: la censura che tende a provocare una lettura delle prove diversa da quella del giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, è deducibile solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oppure fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o ancora perplessa e obiettivamente incomprensibile. La violazione del «minimo costituzionale» di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ. è deducibile come nullità processuale ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Il difetto di specifica allegazione dei fatti costitutivi esclude la necessità di contestazione da parte del convenuto.

Il Fatto

Nel 2010 l’usufruttuario di un immobile sito a Monticchio, avente muri in comune con quello di proprietà di un vicino, ha convenuto in giudizio quest’ultimo, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni strutturali che assumeva derivanti dai lavori commissionati dal vicino nel 2007. Il professionista aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice e il contraddittorio era stato integrato nei confronti del nudo proprietario. Il Tribunale dell’Aquila, espletata CTU, ha rigettato la domanda per mancata prova del danno: non era conosciuto lo stato dell’immobile prima dei lavori, l’intervento edilizio del 2007 era stato eseguito in modo tecnicamente corretto e, dopo il sisma del 2009, risultava impossibile accertare l’esistenza di danni pregressi e distinguerli da quelli causati dal terremoto.

La Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta dall’usufruttuario e dal nudo proprietario, condividendo e integrando le ragioni del primo giudice. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo travisamento della prova, violazione del principio di non contestazione e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti infondati quanto al dedotto vizio motivazionale e inammissibili quanto alle altre censure. La Corte ha rilevato che le doglianze, a prescindere dalla formale intestazione, attengono nella sostanza a profili di fatto e tendono a suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dal giudice d’appello. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, cui compete anche la scelta insindacabile delle prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti.

La Corte territoriale ha posto a fondamento del rigetto tre distinte rationes decidendi: la mancata conoscenza dello stato dei luoghi prima dei lavori; la conformità tecnica e antisismica dell’intervento eseguito dal vicino, da cui il giudice ha tratto l’implicazione negativa della mancata prova del nesso di causalità; l’impossibilità di accertare danni riconducibili ai lavori e di distinguerli da quelli provocati dal sisma. Le censure dei ricorrenti, aggredendo la prima e solo parzialmente la terza ratio, hanno omesso di cogliere la seconda.

Quanto al travisamento della prova, la Corte ha osservato che, alla luce di Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024, non può imputarsi alla sentenza impugnata né quello delle prove fotografiche, né quello del fatto non contestato. Il giudice di merito non è caduto in errore percettivo, avendo esattamente preso atto che le fotografie erano state effettuate in occasione del procedimento penale del 2008 e, per questa ragione, le ha reputate irrilevanti, perché documentavano lo stato dei luoghi solo nel periodo successivo ai lavori. Parimenti, la Corte d’appello ha motivatamente ritenuto che il normale utilizzo dell’immobile prima dei lavori non fosse incompatibile con la presenza di crepe e fessurazioni, se leggere. La genericità dell’allegazione degli attori ha escluso la necessità di specifica contestazione da parte dei convenuti.

Con riguardo al vizio di motivazione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la denuncia è ammissibile solo se tende a sindacare l’esistenza in sé della motivazione e la sua coerenza, richiedendo la verifica del rispetto del «minimo costituzionale» di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ., secondo Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014. Nella specie, la motivazione impugnata presenta un chiaro e coerente corredo argomentativo, sicché la censura è risultata infondata. Anche il quarto motivo, relativo alla condanna alle spese del nudo proprietario, è stato rigettato: la condanna è configurabile in relazione al grado d’appello ed è giustificata dall’estensione al nudo proprietario della situazione di soccombenza, avendo egli proposto infondatamente l’impugnazione insieme all’originario attore. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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