Contestazione specifica dei fatti nella prima memoria ex art 183 (Cass. civ. Sez. II n. 18597 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo di cognizione, in ragione del principio di preclusione che opera nel passaggio dalla fase introduttivo-preparatoria alla fase istruttoria, la parte è tenuta a contestare specificamente i fatti allegati dalla controparte e rientranti nella sua sfera di conoscibilità nella prima difesa utile a ciò, entro il termine di determinazione definitiva del thema decidendum. Limitando l’esemplificazione all’attore, questi deve contestare i fatti allegati dal convenuto nella comparsa di risposta o nella prima udienza di trattazione entro il termine perentorio assegnato per la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.; per i fatti allegati solo con tale prima memoria, l’ultimo momento utile è la scadenza del termine per la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., sì da porre la parte in condizione di dedurre mezzi istruttori nel rispetto delle preclusioni. La contestazione tardiva determina la non contestazione e la prova dei fatti allegati dalla controparte.

Il Fatto

La promissaria acquirente conviene dinanzi al Tribunale la promittente venditrice e un terzo promissario acquirente. Allega che la promittente, dopo averle promesso in vendita due immobili, aveva successivamente promesso di vendere gli stessi beni al terzo. Domanda l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sul proprio preliminare e la nullità del preliminare successivo. La promittente venditrice propone domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente.

In primo e in secondo grado le domande della promissaria acquirente sono rigettate ed è accolta la riconvenzionale. La promissaria acquirente ricorre in cassazione con un unico motivo; resistono le controricorrenti. Il consigliere delegato propone la definizione per manifesta infondatezza e la ricorrente ne chiede la decisione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 183 cod. proc. civ., perché la Corte di appello ha ritenuto tardiva la contestazione dei fatti posti a fondamento della riconvenzionale, svolta con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, e ha così ritenuto provati quei fatti, disattendendo i mezzi istruttori richiesti. Sostiene che la contestazione specifica può avvenire fino alla scadenza dei termini concessi per l’integrazione del thema decidendum e del thema probandum, che coincide con il termine per la terza memoria ex art. 183, sesto comma.

La Corte rigetta il ricorso e ricostruisce la regola applicabile. Il principio di preclusione opera nel passaggio dalla fase introduttivo-preparatoria alla fase istruttoria, salvi i meccanismi di recupero occasionati da impedimenti non imputabili, sopravvenienze ed esercizio di poteri istruttori d’ufficio. Su questa base, la contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte va svolta nella prima difesa utile a ciò, entro il termine di determinazione definitiva del thema decidendum.

La Corte scandisce i termini. Per i fatti allegati dal convenuto, l’attore è tenuto a contestarli nella comparsa di risposta o nella prima udienza di trattazione, entro il termine perentorio assegnato per la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.. Per i fatti allegati solo con tale prima memoria, l’ultimo momento utile per la contestazione è la scadenza del termine per la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, così da porre la parte in condizione di dedurre mezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni (richiamato Cass. n. 2223/2022).

Nel caso concreto, alla ricorrente è stato tempestivamente imputato l’inadempimento, tra l’altro, per la mancata corresponsione della caparra confirmatoria nella misura residua, per il mancato accollo del debito verso terzi e per la scadenza del termine essenziale per la stipulazione del definitivo. A fronte di tali allegazioni, la contestazione è intervenuta solo nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, dunque tardivamente.

La Corte disattende il richiamo a Cass. n. 7093/2019, su cui si impernia l’istanza di decisione. A quella pronuncia è sottesa una fattispecie assoggettata ratione temporis al regime processuale anteriore alle modifiche degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. recate nel 2005, che prevedeva l’eventuale cesura diacronica tra la fase di trattazione e quella di ammissione delle prove. Tale diversità di regime impedisce di impiegare il precedente a sostegno della tesi della ricorrente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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