Revocatoria fallimentare: rimesse del fideiussore non revocabili (Cass. civ. Sez. I n. 10160 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell’imprenditore poi fallito non sono revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall. quando risulti che il pagamento non è stato eseguito con denaro del fallito, che il terzo ha utilizzato somme proprie e che questi non ha proposto azione di rivalsa verso l’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né ha adempiuto un debito proprio. Il creditore convenuto in revocatoria è onerato della sola prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi tale allegazione come eccezione in senso proprio; incombe invece sul curatore la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la somma sia stata fornita dal fallito. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non può risolversi nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Il Fatto

Il fallimento di una società propose domanda revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall. nei confronti di una banca, in relazione a due pagamenti eseguiti nel 2010 e alla declaratoria di inefficacia di un ulteriore addebito post-fallimentare ex art. 44 l. fall. Il Tribunale accolse la domanda, anche se per un importo minore quanto all’inefficacia.

La Corte di appello, su impugnazione della banca, riformò la decisione e rigettò la revocatoria, compensando le spese. La curatela ricorse per cassazione con tre motivi, incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi, sulla valutazione della prova indiziaria e sulla scientia decoctionis.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la regola sostanziale in materia di rimesse del terzo. In base a un orientamento conforme, il creditore convenuto in revocatoria deve provare soltanto la provenienza del pagamento dal terzo; è il curatore a dover dimostrare, anche per presunzioni, che la somma utilizzata proveniva dal fallito. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 16874 del 2005 e Cass. Sez. I n. 23597 del 2017.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente si limita ad allegare in rubrica il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., senza individuare i fatti storici che i giudici di merito avrebbero omesso di esaminare. La Corte ribadisce che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto rilevante è stato comunque preso in considerazione. Richiama Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La doglianza sulla prova presuntiva chiede un nuovo scrutinio in fatto degli indizi, già valutati con motivazione adeguata. La Corte ricorda che i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ. attengono al fatto noto e alla sua attitudine a fondare l’inferenza, non alla ricostruzione fattuale alternativa prospettata dalla parte. Richiama Cass. Sez. II n. 9054 del 2022.

Il terzo motivo è inammissibile perché censura un’argomentazione svolta ad abundantiam. I giudici di appello avevano escluso in radice l’esistenza di pagamenti revocabili, sicché l’accenno alla scientia decoctionis non costituiva ratio decidendi. La sua impugnazione è priva di interesse. Richiama Cass. Sez. I n. 18429 del 2022.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del fallimento alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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