Proposta ex art. 380-bis non incompatibile col collegio che decide (Cass. civ. Sez. II n. 10162 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il presidente della sezione o il consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. non versa in alcuna situazione di incompatibilità a far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., né a esserne nominato relatore. La proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva. La decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non configura una fase autonoma del giudizio di cassazione, con contenuti e finalità di riesame o controllo sulla proposta stessa.
Il Fatto
Il contenzioso ha origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia del Demanio aveva intimato a due private il pagamento di un’indennità di occupazione di un terreno demaniale. Le attrici hanno invocato l’accertamento della proprietà del bene, per averlo acquistato con atti trascritti e posseduto per oltre vent’anni. Le convenute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, hanno resistito e chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’appartenenza del bene al demanio, il rilascio e il pagamento dell’indennità.
Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale; la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione. Le originarie attrici hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Ricevuta la comunicazione della proposta di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ., la parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, depositando memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via preliminare una questione di compatibilità del giudice, sollevata dal mutamento di orientamento seguito alla pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024. Si tratta di stabilire se il presidente di sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata possa comporre, ed eventualmente presiedere come relatore, il collegio chiamato a decidere.
La Corte esclude ogni incompatibilità. La proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. non ha funzione decisoria e non è idonea ad assumere valore di pronuncia definitiva. La decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non si configura come fase distinta del giudizio di cassazione, dotata di autonomia e di contenuti e finalità di riesame o controllo sulla proposta stessa.
Superato il profilo preliminare, il collegio esamina i due motivi di ricorso, con i quali si lamenta la violazione degli artt. 822, 823, 832 e 948 cod. civ., dell’art. 28 cod. nav., nonché dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello rigettato la domanda di accertamento della proprietà privata dell’area controversa, ravvisandone la natura demaniale, e la domanda subordinata relativa alle porzioni emerse.
Il collegio condivide la proposta di definizione, che qualifica entrambi i motivi come inammissibili o comunque manifestamente infondati. Le censure attingono la valutazione di fatto del giudice di merito, il quale ha ritenuto che il bene, per la sua intera estensione, fosse storicamente utilizzato come valle da pesca. Il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 24148 del 25 ottobre 2013 e dalle Sez. III n. 12362 del 24 maggio 2006, Sez. I n. 11511 del 23 maggio 2014 e Sez. L n. 13485 del 13 giugno 2014.
La Corte rileva infine che la motivazione impugnata non è viziata da apparenza né manifestamente illogica, essendo idonea a integrare il minimo costituzionale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014. La memoria depositata non offre argomenti ulteriori rispetto al ricorso. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese processuali e, per avere il ricorso deciso in conformità alla proposta, all’ulteriore somma ex art. 96 cod. proc. civ. e al versamento in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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