Criteri di scelta nel licenziamento collettivo: oggettività e verificabilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10171 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere tutti e integralmente basati su elementi oggettivi e verificabili, idonei a consentire la formazione di una graduatoria rigida e controllabili in fase applicativa. Essi non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neppure sotto forma di deroga a criteri in sé oggettivi. È legittimo derogare ai criteri legali, ma il concreto apprezzamento della rispondenza dei criteri tecnico-organizzativi adottati ai parametri di trasparenza e verificabilità costituisce valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La società datrice di lavoro avvia una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale e colloca in mobilità il lavoratore. Questi impugna il recesso davanti al giudice del lavoro, che respinge le domande. In sede di reclamo la Corte d’Appello riforma la decisione: annulla il licenziamento, condanna la società a reintegrare il lavoratore, a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori, e al versamento dei contributi dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione.
La Corte distrettuale ritiene illegittimi i criteri di scelta adottati, perché generici, valutativi e discrezionali: essi descrivono competenze coincidenti con la denominazione di macchinari o software, con singole lavorazioni o con il possesso di certificazioni, senza consentire di accertare la specifica competenza cui erano legati i punteggi aggiuntivi. La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi; il lavoratore rimane intimato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata in materia di trasparenza e verificabilità dei criteri di scelta (Cass. n. 12544/2011, n. 10119/2022): i criteri devono consentire la formazione di una graduatoria rigida, controllabile nella fase applicativa, e non possono introdurre valutazioni discrezionali, neppure come deroga a criteri oggettivi.
La Corte di merito si è conformata a tali principi: ha spiegato con congrua motivazione la carenza di trasparenza e verificabilità dei criteri tecnico-organizzativi applicati, per difetto di oggettività. Il concreto apprezzamento della loro rispondenza ai parametri di legge è valutazione di fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
Ne deriva l’inammissibilità del primo e del quarto motivo, con i quali si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo: le ragioni organizzative, le competenze dei lavoratori e la loro comparazione non sono state omesse, ma espressamente valutate nel merito. Le censure esprimono quindi un dissenso sulla valutazione di fatti e prove, incompatibile con la funzione del giudizio di cassazione, non strutturato come terzo grado di merito (Cass. n. 15568/2020, n. 20814/2018, n. 20553/2021).
Il secondo motivo è parimenti inammissibile: il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando il giudice di merito non indichi gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza adeguata disamina logica e giuridica (Cass. n. 9105/2017, n. 20921/2019). Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019). Nel caso concreto la Corte ha esplicitato il percorso valutativo seguito, e la censura si risolve in un dissenso che non integra profili di nullità procedimentale.
Il terzo motivo, che contestava la violazione della condizione dell’interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), è infondato: il lavoratore che impugna il licenziamento in procedura collettiva deduce necessariamente il pregiudizio in concreto derivante dalla comparazione operata, con riferimento alla valutazione delle competenze in rapporto ad altri lavoratori di medesimo livello (Cass. n. 13871/2019). Il ricorso è respinto, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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