Criteri di scelta nel licenziamento collettivo: onere probatorio del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10172 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere tutti e integralmente basati su elementi oggettivi e verificabili, così da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da risultare controllabili in fase applicativa; non possono implicare valutazioni discrezionali, neppure sotto forma di deroga a criteri in sé oggettivi. La comparazione deve avvenire nell’intero complesso organizzativo e produttivo, tra lavoratori di analoghe professionalità e similare livello, tenendo conto non solo delle mansioni in concreto svolte, ma anche della capacità professionale di chi è in grado di svolgere le mansioni dei settori che sopravvivono. Grava sul datore di lavoro l’onere di allegare i criteri e di provarne la puntuale applicazione; solo se la comunicazione è idonea a consentire la contestazione e la comparazione sorge in capo al lavoratore l’onere di dimostrare l’illegittimità della scelta.
Il Fatto
Una società avvia una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale e colloca in mobilità un lavoratore. Il Giudice del lavoro di primo grado respinge le domande del dipendente; la Corte d’Appello di Catanzaro, in accoglimento del reclamo, riforma la decisione, annulla il licenziamento e condanna la società alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento all’effettiva reintegrazione.
La Corte distrettuale ritiene illegittimi i criteri di scelta adottati, perché generici, valutativi e discrezionali: essi si limiterebbero a una descrizione delle competenze coincidente con la denominazione dei macchinari o dei software, con alcune lavorazioni o certificazioni, senza parametri oggettivi e verificabili. La società propone ricorso per cassazione con sette motivi; il lavoratore resta intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il settimo motivo, attinente ai principi di trasparenza e verificabilità dei criteri di scelta. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 12544/2011, n. 10119/2022), ribadisce che i criteri devono essere fondati su elementi oggettivi e verificabili e non possono implicare valutazioni discrezionali.
La comparazione dei lavoratori deve svolgersi nell’intero complesso organizzativo e produttivo, coinvolgendo soggetti di analoghe professionalità e similare livello; rileva anche la capacità professionale di chi può svolgere le mansioni dei settori che sopravvivono, indipendentemente dall’esercizio concreto al momento del recesso (Cass. n. 9128/2023, n. 6086/2021, n. 23041/2018).
La Corte rileva che il giudice di merito si è conformato a tali principi. È legittimo derogare ai criteri legali, ma la rispondenza dei criteri tecnico-organizzativi ai parametri di oggettività costituisce valutazione di fatto, estranea al giudizio di legittimità. La sentenza impugnata ha spiegato con congrua motivazione la carenza di trasparenza dei criteri, per difetto di oggettività e per l’analogo inquadramento dei destinatari rispetto agli esclusi.
Ne derivano l’inammissibilità del primo, terzo e sesto motivo — le circostanze asseritamente omesse sono state invece valutate nel merito — e del quarto, perché il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014).
Il secondo motivo è infondato: fatti costitutivi sono il rapporto e il licenziamento, mentre l’osservanza dei criteri è fatto impeditivo che il datore deve allegare e provare. Solo se la comunicazione è inidonea a consentire la contestazione e la comparazione nessun onere grava sul lavoratore (Cass. n. 27165/2009, n. 15228/2022). Il quinto motivo è infondato: il giudicato non si forma sul fatto, ma su una statuizione minima; l’impugnazione di uno solo degli elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass. n. 12202/2017). Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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