Non dispersione della prova documentale tra primo grado e appello (Cass. civ. Sez. I n. 13678 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di non dispersione della prova opera anche per i documenti prodotti in formato cartaceo: una volta ritualmente acquisito al processo, il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato e l’efficacia probatoria non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né dipende dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti. Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare il documento prodotto in primo grado quando la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, illustrando le ragioni trascurate dal primo giudice. Ove il documento non sia più reperibile nei fascicoli di parte, il giudice può acquisirlo mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ., o ordinare la produzione, e non può ritenerne non comprovata la circostanza per il solo fatto della mancata presenza nel fascicolo di secondo grado.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, aveva accolto in parte la domanda proposta dalla società, ex art. 2476 cod. civ., nei confronti del suo amministratore, condannandolo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per esborsi privi di giustificazione in favore di alcune società estere.

La Corte di appello di Roma aveva respinto il gravame dell’amministratore, ritenendo generici gli argomenti a sostegno della insussistenza della responsabilità risarcitoria e non provata la circostanza dedotta, non essendo state rinvenute nel fascicolo di secondo grado le fatture relative alle operazioni contestate. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, dolendosi tra l’altro del fatto che quei documenti erano già stati prodotti in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 4835 del 2023, resa proprio sulla questione delle conseguenze della mancanza, nel giudizio d’appello, dei documenti già prodotti in primo grado. Da essa si ricava che l’acquisizione della prova documentale precostituita avviene per il tramite delle regole sulla produzione e sull’inserimento nei fascicoli, finalizzate a garantire il contraddittorio, e che il documento ritualmente prodotto fornisce una rappresentazione immediata e permanente del fatto di causa.

Secondo il principio di non dispersione, una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario, il documento è conosciuto e definitivamente acquisito alla causa: se successivamente ritirato e poi ancora allegato, non può considerarsi nuovo, né in primo grado agli effetti delle preclusioni istruttorie, né in appello ai sensi dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., né nel giudizio di cassazione con riguardo al divieto di cui all’art. 372 cod. proc. civ.

La definitività dell’acquisizione deve coordinarsi con la regola della formazione progressiva del giudicato: il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado, per essere compreso nell’attività logica del giudice d’appello, non va nuovamente provato, ma allegato mediante deduzione in un enunciato descrittivo contenuto in un atto difensivo. Ove il documento non sia più disponibile nel fascicolo, può essere sottoposto all’attenzione del giudice mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti, o mediante ordine di produzione in copia o in originale.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva adeguatamente attestato l’avvenuta produzione delle fatture in primo grado. La decisione impugnata è quindi erronea ed illegittima nella parte in cui, non rinvenuti quei documenti nel fascicolo di secondo grado, ha ritenuto perciò solo non comprovata la circostanza dedotta, potenzialmente decisiva, senza disporne la ricerca o la ricostruzione.

Nemmeno persuade l’assunto della corte territoriale sulla novità del tema di indagine introdotto in appello: dagli scritti difensivi della società emergeva che quest’ultima era a conoscenza dell’oggetto delle transazioni. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti del primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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