Stabilizzazione efficace solo se nei ruoli dell’ente che ha abusato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10454 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito solo a condizione che avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale. Non è sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, occorrendo che sia stata da essa determinata, quale esito di misure specificamente volte a superare il precariato. Non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine: in tal caso l’abuso opera come mero antecedente remoto e offre al lavoratore una semplice chance di assunzione, priva di valenza riparatoria. La stabilizzazione conseguita alle dipendenze di un soggetto diverso da quello che ha commesso l’abuso, anche se da questo controllato, non cancella l’illecito eurounitario.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto domanda nei confronti del Comune di Bologna, lamentando l’illegittimità dei contratti a termine stipulati per lo svolgimento di incarichi di supplenza come operatrice dei servizi di prima infanzia gestiti dall’ente locale. Il Tribunale di Bologna aveva dichiarato l’illegittimità dei contratti e condannato il Comune al risarcimento del danno comunitario, quantificato in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma, aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistente l’abuso — non essendo stati stipulati contratti a termine su organico di diritto per un arco superiore a trentasei mesi — e comunque infondata la pretesa risarcitoria per l’intervenuta stabilizzazione del lavoratore. La ricorrente ha impugnato la decisione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo sono stati rigettati. Secondo l’orientamento richiamato (Cass. n. 513/2019), nel giudizio di appello i principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum non ostano a che il giudice renda la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, né incorre nella loro violazione il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata con ragioni diverse, evidenziando elementi di fatto risultanti dagli atti.

Il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, sono stati accolti. La Corte territoriale ha errato nel non valutare la legittimità dei singoli contratti alla luce delle disposizioni vigenti al momento dell’instaurazione del rapporto. Il personale addetto agli asili nido e alle scuole dell’infanzia gestite dagli enti locali è stato esonerato dal rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 165/2001 solo a partire dal 1° settembre 2013, ferme restando le condizioni dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, in particolare la ricorrenza di esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali. Parimenti errata è l’estensione alla fattispecie dei principi affermati a partire da Cass. n. 22552/2016: quei principi tengono conto del sistema di reclutamento previsto per la sola scuola statale e della sopravvenuta legge n. 107/2015, inapplicabili alla scuola comunale (in termini Cass. n. 35369/2021 e Cass. 22317/2023).

È stato accolto anche il sesto motivo, con assorbimento del quinto. La sentenza impugnata contrasta con il principio per cui la successiva immissione in ruolo sana l’illecito solo se avviene nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e ne costituisce diretta derivazione causale (Cass. n. 14815/2021 e successive conformi). Non è idonea la stabilizzazione presso un soggetto diverso, anche se controllato dall’ente che ha abusato (Cass. n. 7982/2018). Rileva il richiamo a Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18.

Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione degli oneri di specificità e allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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