Licenziamento per giusta causa e doppia conforme precludono il riesame in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10653 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giusta causa, la doglianza che investe non l’interpretazione delle norme di diritto ma il concreto accertamento del giudice di merito sulla sussistenza e sull’intensità della responsabilità disciplinare del dipendente è inammissibile in Cassazione ove non dedotta come omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ed è comunque preclusa, ricorrendo l’ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. La questione della mancata acquisizione d’ufficio, nel giudizio di primo grado, di un documento prodotto tardivamente resta assorbita quando il giudice d’appello ne abbia comunque esaminato il merito, escludendone la idoneità a una diversa ricostruzione dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di una società a capitale pubblico con qualifica di quadro e responsabile dell’area contabilità e bilancio, impugna il licenziamento per giusta causa intimato dalla datrice di lavoro. La contestazione gli ascrive, in sintesi, di avere accettato l’emissione di fatture per prestazioni inesistenti, di avere concorso alla cessione a istituti di credito di crediti fondati su prestazioni mai rese, di avere omesso di riferire alla nuova governance le circostanze già note e di essere incorso in recidiva per una precedente sanzione disciplinare.

Il Tribunale respinge la domanda. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 267/2020, conferma il rigetto, reputando provati gli addebiti e giustificata la sanzione espulsiva. Il lavoratore ricorre per cassazione con un unico articolato motivo; la società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 210 e 437 cod. proc. civ. e dell’art. 5 legge n. 604/1966. Il ricorrente censura la ritenuta tardività della produzione, avvenuta solo in sede di reclamo, di un verbale di sommarie informazioni contenente dichiarazioni del soggetto subentrato al precedente Presidente del Consiglio di amministrazione. Sostiene di non essere onerato di una ulteriore istanza di acquisizione, poiché l’ordine del giudice non era stato integralmente soddisfatto, e contesta la lettura del documento data nel merito.

La Corte dichiara il motivo infondato. Rileva che la Corte distrettuale, pur dando atto della tardività della produzione, ha espressamente esaminato nel merito il contenuto del verbale e ha ritenuto che esso non consentisse una ricostruzione della responsabilità disciplinare diversa da quella già accertata in prime cure. Le dichiarazioni richiamate non risultano sostanzialmente divergenti da quelle rese in sede testimoniale e confermano l’atteggiamento del dipendente, il quale ai nuovi vertici aveva riferito della pratica illecita solo per grandi linee, senza scendere nei dettagli operativi.

Da questo concreto apprezzamento discende l’assorbimento della censura sulla mancata acquisizione del verbale nell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio. La Corte chiarisce che gli ulteriori profili investono non l’interpretazione delle norme invocate, ma l’accertamento di fatto del giudice di merito; la sua rivisitazione sarebbe possibile solo deducendo l’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., neppure formalmente prospettato, ed è comunque preclusa dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. per la ricorrenza della doppia conforme.

Quanto alla responsabilità aggravata, la Corte esclude la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non ricorrendo il presupposto soggettivo della malafede o colpa grave, non sufficiente a tal fine la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, richiamando Cass. n. 19948/2023 e Cass. Sez. Un. n. 9912/2018. Il ricorso è rigettato, con condanna del soccombente alle spese di lite e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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