Divieto di reformatio in peius su sanzione non appellata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20703 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte pienamente vittoriosa in primo grado, convenuta in opposizione a sanzione amministrativa, non ha l’onere di proporre appello incidentale avverso le questioni assorbite, essendo priva di interesse, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello al fine di evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. Tale onere di espressa riproposizione non riguarda però la contestazione del quantum della sanzione irrogata dalla pubblica amministrazione, che non costituisce eccezione in senso proprio ma mera difesa, implicitamente compresa nella richiesta di rigetto dell’appello. Il giudice conserva in ogni caso il potere discrezionale di commisurare d’ufficio la sanzione alla gravità del fatto concreto.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’ispezione della Direzione territoriale del lavoro presso un esercizio di ristorazione. Le violazioni furono inizialmente contestate a un soggetto che, a distanza di due anni, risultò non essere titolare dell’attività, con conseguente archiviazione delle sanzioni a suo carico. La stessa Direzione avviò quindi un nuovo accertamento ispettivo, escutendo nuovamente i lavoratori, e in esito a tale attività fu emesso un atto di irrogazione di una maxi sanzione ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002.

Il destinatario propose opposizione davanti al giudice del lavoro, che la accolse, escludendo la sua legittimazione passiva. La Corte d’appello, in riforma, rigettò l’opposizione e ritenne assorbite le ulteriori ragioni, tra cui la contestazione del quantum della sanzione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

I primi motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili. Le censure sulla mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello, sull’erronea attribuzione di un motivo di gravame e sulla valutazione delle prove difettano di specificità, per l’assenza di trascrizione degli atti processuali, e si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti, riservata al giudice di merito. La Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla qualità di datore di lavoro, poiché l’appello dell’amministrazione investiva proprio la valutazione delle risultanze istruttorie, logicamente preliminare all’individuazione del legittimato passivo.

Il settimo motivo è stato invece accolto nei limiti delle considerazioni svolte. La Corte ha rilevato l’errore della Corte territoriale nell’affermare l’assorbimento delle altre ragioni di opposizione. Il ricorrente, risultato vittorioso in toto in primo grado, non aveva alcun interesse a proporre appello incidentale: la parte integralmente vittoriosa non è onerata dall’appello incidentale sulle questioni assorbite, ma solo dalla loro espressa riproposizione, per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ.

La Corte ha poi precisato un limite ulteriore a tale onere. La necessità della riproposizione non vale per la contestazione del quantum della sanzione, che non configura un’eccezione in senso proprio. L’onere riguarda esclusivamente le eccezioni attinenti a fatti modificativi, estintivi o impeditivi, e non le contestazioni sull’esistenza del fatto costitutivo o dei suoi elementi, che restano comprese nella richiesta di rigetto dell’appello. La parte che ha contestato in primo grado an e quantum non deve riproporre tali contestazioni, trattandosi di mere difese.

Il principio vale a maggior ragione per la misura delle sanzioni amministrative, dato il potere discrezionale sempre spettante al giudice ex art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011 di intervenire, anche d’ufficio, per commisurare la sanzione alla gravità del fatto concreto. La sentenza è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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