Promessa di pagamento e prova dell’opera del difensore (Cass. civ. Sez. II n. 10464 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ. opera l’astrazione processuale della causa e solleva il destinatario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Il debitore che intenda sottrarsi al pagamento deve allegare e provare i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto, non potendosi limitare a contestare la titolarità del credito. Nel caso di difesa congiunta, ciascun avvocato ha diritto all’onorario in base all’opera effettivamente prestata, ma la contestazione del cliente circa l’attività svolta dall’altro difensore non esonera quest’ultimo dall’onere probatorio: grava sul debitore dimostrare che le prestazioni siano state eseguite da un professionista diverso.
Il Fatto
Un avvocato agisce in proprio per il pagamento dei compensi per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, sulla base di tre promesse di pagamento. Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rigetta in parte la domanda, rilevando che due delle promesse erano indirizzate anche a un secondo difensore e che non era stata data prova delle prestazioni svolte dal solo ricorrente.
L’ordinanza, emessa ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, aveva altresì rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione proposta con atto di citazione, disponendo il mutamento del rito. Il ricorrente impugna la decisione per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione. Il motivo è infondato: il Tribunale ha correttamente escluso il vizio, poiché l’atto di citazione era stato notificato entro il termine di quaranta giorni e, per effetto del mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011, restano fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo il rito inizialmente seguito. Richiamando Sezioni Unite n. 758 del 2022 e Sez. II n. 8045 del 2023, la Corte conferma che la sanatoria opera indipendentemente dalla pronuncia di conversione.
Il nucleo del provvedimento riguarda il rapporto tra promessa di pagamento e onere della prova. Il giudice di merito aveva applicato il principio secondo cui ciascun difensore deve dimostrare l’opera effettivamente prestata, ma aveva omesso di considerare che l’avvocato aveva agito in forza delle promesse di pagamento, con conseguente inversione dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 1988 cod. civ.
La Corte ribadisce che la promessa di pagamento comporta l’astrazione processuale della causa, sollevando il destinatario dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria. Il debitore deve provare i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto, secondo quanto affermato da Cass. n. 2091 del 2022 e Cass. n. 21098 del 2013.
Poiché entrambi i difensori erano destinatari delle promesse, l’astrazione valeva per entrambi e per l’intero oggetto. Ne deriva che, avendo uno solo dei professionisti richiesto il pagamento, erano i debitori a dover fornire la prova di non essere obbligati, dimostrando che le prestazioni erano state eseguite dall’altro professionista o per altra ragione.
Il quarto motivo, incentrato sull’omessa pronuncia in tema di solidarietà attiva, è dichiarato inammissibile: il ricorrente lamenta in realtà un’erronea lettura della promessa, questione estranea al vizio dedotto. L’ordinanza è cassata nei capi relativi alle promesse A) e B), con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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