Sospensioni dei termini cumulabili e tempestività del ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 10467 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione, previsti dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997, sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale di cui alla legge n. 742 del 1969. L’art. 7-quater, comma 18, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla l. n. 225 del 2016, ha natura processuale ed è applicabile ai procedimenti in corso. Ne deriva che il termine di decadenza di sessanta giorni per la proposizione del ricorso tributario, fissato dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, va ricalcolato tenendo conto di entrambe le sospensioni. Il giudice di appello può rilevare d’ufficio la tardività del ricorso introduttivo, ma la valutazione deve rispettare il cumulo dei termini sospensivi.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2003. La contribuente impugnava l’atto davanti alla C.T.P. di Siracusa, che accoglieva parzialmente il ricorso.

Entrambe le parti proponevano appello davanti alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa. Riuniti i procedimenti, la C.T.R. accoglieva il gravame dell’Ufficio, dichiarando inammissibile l’originario ricorso per tardività, sul presupposto della non cumulabilità tra la sospensione ex art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997 e quella feriale. La contribuente ricorreva allora per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la natura del termine di impugnazione. L’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 fissa un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, il cui rispetto condiziona l’azione e il cui inutile decorso è rilevabile d’ufficio. Spetta al ricorrente allegare e provare la tempestività, anche dimostrando i fatti sospensivi del termine.

Esclusa l’ipotesi di motivazione apparente e il vizio di ultrapetizione, la Corte riconosce che il giudice di appello può rilevare d’ufficio la tardività del ricorso introduttivo. Sul punto la motivazione della decisione impugnata va emendata ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ..

Il nucleo decisivo riguarda il cumulo delle sospensioni. Secondo il precedente orientamento, la sospensione ex art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997 era sottratta alla disciplina della legge n. 742 del 1969, trattandosi di termine di procedimento amministrativo. Su tale indirizzo è però intervenuto l’art. 7-quater, comma 18, del d.l. n. 193 del 2016, che ha stabilito la cumulabilità tra la sospensione per l’accertamento con adesione e il periodo feriale. Disposizione di natura processuale, applicabile ai procedimenti in corso.

Applicando tali principi, la Corte ricostruisce i termini: l’istanza di accertamento con adesione fu comunicata al quarantasettesimo giorno dalla notifica, con un saldo residuo di 13 giorni; la sospensione ex art. 6 beneficiò di ulteriori 46 giorni per il periodo feriale, riprendendo dal 16.9.2008 e terminando il 10.11.2008; da tale data decorrevano i residui 13 giorni, con scadenza al 23.11.2008, prorogata al 24.11.2008 perché domenica. Il ricorso fu spedito per la notifica il 19.11.2008: per il principio di scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario, esso è tempestivo.

Ne segue l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso originario e, a valle, dell’improcedibilità dell’appello. Il ricorso è accolto nei termini di motivazione, con cassazione e rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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