Rettifica valore venale immobile e motivazione della C.T.R. (Cass. civ. Sez. V n. 10510 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rettifica del valore di immobili ai fini dell’imposta di registro, il criterio del valore venale può essere desunto, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, anche dall’atto coevo stipulato tra le stesse parti e avente ad oggetto lo stesso bene, non rilevando a tal fine che il precedente trasferimento sia stato assoggettato ad i.v.a. anziché ad imposta di registro, essendo determinante il fatto storico della cessione. La motivazione della commissione tributaria regionale, se consente di ricostruire il percorso argomentativo e raggiunge la soglia minima richiesta dall’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, è esente dal vizio di illogicità e contraddittorietà. La censura che, sotto l’apparente denuncia di omessa motivazione, richieda alla Corte di cassazione una nuova e diversa valutazione di merito è inammissibile in cassazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda una società contribuente che nel 2013 aveva ceduto alla stessa cedente, per lo stesso corrispettivo di euro 20.500,00, la nuda proprietà di un terreno in precedenza acquistato. L’Agenzia delle Entrate, rilevata la sproporzione tra il prezzo di acquisto del 2008 e quello di rivendita, ha rettificato e liquidato la maggior imposta di registro.
I ricorsi riuniti, dapprima rigettati in primo grado, sono stati accolti in appello con annullamento dell’atto impugnato. Avverso tale sentenza la stessa Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. La Procura Generale, con nota di conclusioni scritte, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con rinvio.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia ha dedotto due motivi: la violazione dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per vizio di motivazione, con illogicità e contraddittorietà della sentenza di appello; e la violazione dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 51, commi 2 e 3, e 52, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 2607 cod. civ., sostenendo che il valore dell’immobile avrebbe dovuto rideterminarsi.
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata consente di comprendere il percorso argomentativo seguito. I giudici di appello hanno desunto il valore venale del bene dall’atto coevo tra le stesse parti e con lo stesso oggetto, non da contratti più risalenti e aventi ad oggetto la piena proprietà anziché la nuda proprietà. Tale argomentazione raggiunge la soglia minima dell’onere motivazionale costituzionalmente imposto.
La Corte ha inoltre respinto l’assunto dei giudici di primo grado, secondo cui il corrispettivo della precedente vendita sarebbe stato irrilevante in quanto soggetto ad i.v.a. e non ad imposta di registro, atteso che il fatto storico della cessione assume rilievo proprio ai fini dell’individuazione del valore venale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza ha correttamente applicato il criterio del valore venale, desumendolo dall’atto del 2013, senza necessità di alcuna rideterminazione, stante la sua corrispondenza con il valore dichiarato dal contribuente. È stato quindi applicato l’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, che consente di parametrare la rettifica ai trasferimenti anteriori di non oltre tre anni.
La censura dell’Amministrazione, pur denunciando l’omessa motivazione, si è in realtà limitata a contestare la valutazione di merito, richiedendo alla Corte una nuova e diversa valutazione, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione del controricorrente.
Nota della Redazione
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