Abuso del diritto e Iva: rileva la ragione economica della costituzione societaria (Cass. civ. Sez. V n. 17245 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso del diritto e Iva, la costituzione di una società controllata per la realizzazione di opere di ristrutturazione immobiliare non integra una condotta elusiva quando l’operazione persegue una specifica ragione economica ed organizzativa non meramente marginale o teorica rispetto al risparmio fiscale. Incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova del disegno elusivo e delle modalità di alterazione degli schemi negoziali, mentre grava sul contribuente l’onere di dedurre e provare le giustificazioni economiche dell’operazione. Il divieto opera solo se lo scopo di eludere il fisco costituisca l’elemento predominante ed assorbente dell’operazione.

Il Fatto

La società controllante, che svolgeva in via esclusiva attività esente, riceveva in subcomodato gratuito un compendio immobiliare da riqualificare in struttura sanitaria polifunzionale e residenza sanitaria assistenziale. Per la realizzazione dei lavori costituiva una società controllata, cui l’immobile veniva concesso in sub-subcomodato.

L’Amministrazione finanziaria riteneva che tale attività integrasse un abuso del diritto, poiché la controllante non avrebbe potuto detrarre l’Iva e l’intera operazione sarebbe stata realizzata al solo scopo di fruire del trattamento fiscale di favore. Emetteva avviso di accertamento per l’anno 2008, contestando anche l’indebita detrazione Iva e deduzione di costi per la gestione dei contenziosi del gruppo. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la decisione; l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, per priorità logica, rigettandolo. La CTR, pur con motivazione sintetica, aveva individuato una specifica ragione economica ed organizzativa della scelta di costituire la società controllata: relativa ad un compendio immobiliare su cui la controllante, per limiti derivanti dall’oggetto sociale, non poteva intervenire, essendo autorizzata alla ristrutturazione solo degli immobili in cui il servizio assistenziale fosse già in atto.

Sul terzo motivo, la Corte ricostruisce i principi in materia. Una condotta è abusiva solo se l’operazione abbia quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco; il divieto non opera se l’operazione possa spiegarsi altrimenti. Grava sull’Amministrazione la prova del disegno elusivo, mentre il contribuente deve dedurre e provare le giustificazioni economiche diverse dal mero risparmio tributario.

In materia di Iva, tributo armonizzato, l’abuso del diritto trova fondamento diretto nell’ordinamento unionale e nella giurisprudenza della Corte di giustizia, cui va riconosciuta valenza normativa ed integrativa. La Corte richiama i criteri dell’elemento oggettivo e soggettivo elaborati dalla giurisprudenza europea, precisando che il risparmio è illecito solo quando rappresenti l’essenza dell’operazione.

Nel caso concreto, la CTR aveva individuato una ragione economica ed organizzativa non meramente ancillare al vantaggio fiscale. La limitazione derivante dall’oggetto sociale appare razionale e giustifica la scelta di costituire una società controllata per seguire le fasi del progetto, evitando rischi connessi alla concentrazione di compiti in capo al medesimo soggetto. Non si assiste, dunque, ad un uso distorto di strumenti giuridici.

Ne deriva l’irrilevanza degli indici valorizzati dall’Agenzia: l’erogazione di un finanziamento infruttifero, la mancanza di corrispettivo e la carenza di competenze professionali specifiche si ricompongono ove si consideri la complessiva operazione economica. Il quarto motivo è inammissibile per mancata dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto tra i due gradi; il primo motivo è infondato, avendo la CTR inciso sull’unitario fondamento della ripresa. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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