Termine dilatorio art. 12 solo per verifiche in loco e prova presuntiva (Cass. civ. Sez. V n. 5419 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 opera esclusivamente per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali dell’impresa, non anche per i controlli cosiddetti “a tavolino”, fondati su dati e documenti acquisiti presso la sede dell’Amministrazione. In tema di costi indeducibili per operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione abbia offerto indizi gravi, precisi e concordanti dell’inesistenza, spetta al contribuente provare l’effettiva inerenza della spesa, senza che l’esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture contabili valgano allo scopo. Il giudice di merito deve valutare gli indizi non atomisticamente, ma nel loro insieme. La sentenza penale di assoluzione con formula piena non è vincolante nel processo tributario.
Il Fatto
Un contribuente, titolare di un’impresa di trasporto e montaggio di mobili, impugna un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per l’anno d’imposta 2008, aveva contestato la deduzione di costi relativi a quattro fatture emesse da un fornitore qualificato come operazioni oggettivamente inesistenti, con contestazione delle imposte dirette e indirette.
La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglie invece l’appello, sul rilievo assorbente che all’atto impositivo non aveva preceduto il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, aggiungendo un cenno alla giustificazione delle somme corrisposte. L’Agenzia ricorre allora per cassazione con tre motivi; il contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso e la ritiene infondata, poiché il ricorso contiene la precisa indicazione degli atti amministrativi e processuali rilevanti e censure puntuali ai paradigmi dell’art. 360 cod. proc. civ. di volta in volta evocati, indipendentemente dal carattere ripetitivo della tecnica redazionale.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 trova applicazione soltanto nei casi di accessi, ispezioni e verifiche, giacché la rubrica e il primo comma si riferiscono espressamente alle verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività, tipizzate dall’art. 52, comma 1, d.p.r. n. 633 del 1972, richiamato in materia di imposte dirette dall’art. 32, comma 1, d.p.r. n. 600 del 1973. La garanzia del contraddittorio procedimentale è giustificata dalla peculiarità dell’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi del contribuente, peculiarità che non ricorre quando l’attività si svolge nella sede dell’Ufficio su dati forniti dal contribuente stesso. Il collegio richiama Sezioni Unite n. 24823 del 09.12.2015, secondo cui il generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vale per i tributi armonizzati e non per quelli non armonizzati, e Sez. 6-5 n. 24793 del 05.11.2020, che proclama l’inoperatività del termine dilatorio per i controlli cosiddetti “a tavolino”.
Fondati sono anche gli altri due motivi, congiuntamente scrutinati. La Commissione regionale non ha considerato il complesso degli indizi offerti dall’Agenzia, tra cui la mancanza di un contratto e di criteri di determinazione del corrispettivo, la genericità descrittiva delle fatture, l’assenza degli estratti conto attestanti i pagamenti in contanti, la mancata indicazione degli importi da parte del fornitore nella propria dichiarazione e l’incoerenza tra l’attività fatturata e quella effettivamente svolta. Ha così violato il principio secondo cui, dimostrata con presunzioni semplici l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle prestazioni, non bastando l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture. La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 28628 del 18.10.2021 e Sez. 5 n. 26453 del 19.10.2018.
Il collegio ribadisce infine che la deducibilità dei costi postula l’inerenza all’attività d’impresa e che la decisione impugnata ha omesso la valutazione complessiva degli elementi presuntivi, dovendo il giudice seguire un procedimento logico articolato nella analisi e nella successiva convergenza del molteplice, senza fermarsi ad un esame atomistico. La sentenza penale di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” non spiega efficacia di giudicato nel processo tributario, ma costituisce possibile fonte di prova liberamente valutabile. Il ricorso è dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.