IMU e aree in compensazione urbanistica: no all’edificabilità presunta (Cass. civ. Sez. V n. 10964 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta e inserita in un programma di compensazione urbanistica non è qualificabile come edificabile, poiché il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno e non ne costituisce una qualità intrinseca. La distinzione rilevante corre tra urbanistica perequativa e urbanistica compensativa: solo nella perequazione l’indice di edificabilità è attribuito al fondo, divenendo qualità intrinseca del medesimo. In materia di tributi non armonizzati, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo ove specificamente sancito dalla legge nazionale. Il ricorso che ometta di indicare le norme di diritto violate è inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
Il Fatto
I contribuenti propongono ricorso avverso avvisi di accertamento IMU per l’anno 2013, emessi dal Comune con riferimento a un terreno destinato dal piano di governo del territorio a verde pubblico e spazi aperti ad uso pubblico, con indice di utilizzazione per misure di compensazione urbanistica.
La CTP rigetta il ricorso, ritenendo non necessario il contraddittorio preventivo e qualificando l’area come edificabile benché destinata a verde pubblico. La CTR Lombardia conferma la decisione, escludendo che si tratti di tributo armonizzato e ribadendo la potenzialità edificatoria del terreno. I contribuenti ricorrono per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale anteriormente alla notifica dell’avviso. La Corte dichiara il motivo inammissibile e comunque infondato: i ricorrenti hanno omesso di indicare le norme di diritto violate, in contrasto con l’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 24823 del 09/12/2015, secondo cui l’obbligo generale di contraddittorio sussiste solo per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati opera unicamente nei casi specificamente previsti. L’IMU non rientra tra i tributi armonizzati, sicché nessun vincolo generalizzato sussiste.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la qualificazione del terreno come edificabile. Il motivo è fondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 23902 del 29/10/2020 e distingue l’urbanistica perequativa dall’urbanistica compensativa: solo la prima attribuisce l’indice di edificabilità al fondo quale qualità intrinseca, mentre nella compensazione lo jus aedificandi presenta la massima volatilità rispetto alla proprietà del suolo ed è trasferibile separatamente.
Nella specie, l’area è inserita in un programma di compensazione urbanistica, il procedimento non è concluso e non è stata individuata né assegnata l’area di atterraggio su cui trasferire l’edificabilità cessata sull’area di decollo. La Corte ribadisce che i vincoli di inedificabilità assoluta stabiliti in via generale e preventiva vanno distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venir meno l’originaria natura edificabile, richiamando Cass., Sez. 5, n. 23814 del 23/11/2016.
La sentenza è quindi cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario. Le spese del primo grado sono compensate, in ragione del chiarimento intervenuto solo con le Sezioni Unite del 2020.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.