Ricorso inammissibile per difetto di interesse contro estratto di ruolo non impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 10722 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, si applica ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. L’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo se il debitore dimostra lo specifico pregiudizio indicato dalla norma. La Corte di cassazione deve pertanto vagliare, in via preliminare e officiosa, l’ammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di tale interesse, che deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione.
Il Fatto
Il contribuente riceveva numerose cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria riferiti alla Tarsu e alla tassa automobilistica, delle quali veniva a conoscenza consultando i relativi estratti di ruolo. Proponeva quindi ricorso dinanzi al giudice tributario.
La Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’originario ricorso, riformando la decisione di primo grado. Il giudice d’appello riteneva che l’agente della riscossione avesse ritualmente prodotto la documentazione comprovante le notifiche delle cartelle e considerava perciò tardiva l’impugnazione; reputava inoltre preclusa ogni questione di merito, compresa la prescrizione, per non essere stato impugnato uno degli atti ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, mentre il Comune e la Regione restavano intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preso preliminarmente atto dell’annullamento ex lege, a mente dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, di alcune delle cartelle oggetto di causa, con conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione del ricorso per quelle pretese.
Quanto alle restanti pretese, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in ragione del sopravvenuto intervento normativo. L’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione, ha aggiunto all’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella si assume invalidamente notificata è impugnabile solo nei casi in cui il debitore dimostri il pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La Corte ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui la disposizione si applica ai processi pendenti e sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale. Ha inoltre ricordato che l’interesse ad agire può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., ma che esso deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione.
La Corte costituzionale n. 190 del 2023, pur segnalando che il bisogno di tutela anticipata può manifestarsi in situazioni diverse da quelle considerate dalla norma, ha dichiarato inammissibili le relative questioni, rimettendo al legislatore le forme e le modalità del rimedio.
Nel caso concreto, non essendo stato allegato lo specifico interesse ad agire, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con valutazione officiosa, preliminare e assorbente rispetto all’esame dei motivi. La Corte ha compensato integralmente le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, non ricorrendo i casi tipici previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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