Tardiva costituzione dell’appellante nel processo tributario: l’inammissibilità è compatibile con la CEDU (Cass. civ. Sez. 5 n. 2854 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’appello deve essere proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 e depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 546/1992. La mancata costituzione dell’appellante entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso determina l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, nonostante l’eventuale rituale costituzione della parte appellata. Detta sanzione non viola i principi del giusto processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 6 e 13 CEDU.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d’impresa a fini Ires, Irap e Iva. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva dichiarato inammissibile l’appello della società, rilevando la tardività della sua costituzione in giudizio, avvenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dagli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992.
La società aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la falsa applicazione delle predette norme e la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, oltre alla nullità della sentenza per apparenza della motivazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente aveva chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ma senza presentare la domanda nei termini né versare la prima rata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui la società lamentava l’interpretazione formalistica degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sanzione dell’inammissibilità dovesse ritenersi inoperante ove l’atto di appello, sebbene tardivamente depositato, avesse raggiunto lo scopo di instaurare il contraddittorio. La Suprema Corte ha chiarito che la previsione di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546/1992 non mira a promuovere il contraddittorio con l’appellato, già instaurato con la notifica dell’atto, ma a portare a conoscenza del giudice la scelta di impugnare la sentenza di primo grado. Il termine per la costituzione è funzionale al consolidamento dell’atto amministrativo e alla tutela dell’interesse pubblico alla certezza della pretesa finanziaria.
La Corte ha quindi escluso il contrasto con i principi convenzionali, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui il diritto di accesso alla giurisdizione può essere sottoposto a limitazioni. Tali limitazioni sono legittime quando non pregiudicano la sostanza del diritto, garantiscono la prevedibilità delle conseguenze e perseguono uno scopo legittimo con modalità proporzionate. La Corte ha inoltre ricordato che la Corte costituzionale ha già ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità sollevate in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., considerando l’onere di costituzione non eccessivamente gravoso.
Alla luce della chiarezza della disposizione e della non eccessiva onerosità dell’adempimento, la Corte ha giudicato la sanzione compatibile con l’art. 13 CEDU in relazione all’art. 6 della Convenzione. Nel caso di specie, la CTR non si era discostata da tali principi, avendo dichiarato inammissibile l’appello della società costituitasi oltre un anno e otto mesi dopo la scadenza del termine di legge. Il rigetto del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, relativo alla nullità della sentenza per vizio di motivazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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Nota della Redazione
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