Prova della notifica della cartella esattoriale: basta la copia con relata (Cass. civ. Sez. V n. 14496 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della prova della notificazione della cartella di pagamento non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o di copia autentica della cartella. Dalla previsione dell’art. 26, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973, che impone all’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, si desume che è sufficiente la produzione della matrice o della copia con la relativa relata. Ove il destinatario contesti di aver ricevuto la notificazione, senza contestare formalmente la conformità all’originale, l’agente della riscossione deve dare prova della sola regolarità della notificazione, non anche dell’integrità contenutistica della cartella.
Il Fatto
La controversia nasce dall’impugnazione di quattordici intimazioni di pagamento, riferite a quattro cartelle, sulla cui base l’agente della riscossione aveva avviato la procedura coattiva. Il contribuente ha dedotto l’omessa notificazione delle cartelle e altri vizi.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo le intimazioni regolarmente notificate previa rituale notifica delle cartelle. In appello la Commissione tributaria regionale ha invece accolto il gravame, sul rilievo che l’agente non aveva comprovato la notifica delle prodromiche cartelle esattoriali. Avverso tale pronuncia l’agente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente ha resistito eccependo la tardività del ricorso e il difetto di autosufficienza dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità per tardività, rilevando che il controricorso non è autosufficiente: non sono stati forniti gli elementi utili ad accertare la notifica della sentenza di appello, dalla quale dipende la decorrenza del termine breve.
Il primo motivo, con cui si deduceva il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario per i debiti contributivi, è infondato. Il giudice di primo grado aveva deciso nel merito rigettando l’impugnazione; su quella decisione si è formato il giudicato implicito sulla giurisdizione, non riproposto con specifico motivo di appello. La Corte richiama il principio per cui il giudicato implicito si forma quando la causa sia stata decisa nel merito (Sez. U n. 7454 del 19.03.2020).
Il secondo motivo è fondato. La decisione impugnata riteneva necessari gli originali o le copie autentiche delle cartelle, collegati alla relazione di notifica. La Corte ritiene invece che dall’art. 26, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973 si desuma che, per provare la notifica, è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata.
Quanto alla mancata produzione dell’originale, la Corte osserva che l’originale è quello notificato al contribuente e che l’agente può produrre solo la copia. Richiamando Cass. n. 10326/2014, si esclude ogni onere di esibizione integrale della copia: ove il destinatario contesti la sola ricezione della notifica, senza contestare la conformità all’originale, l’agente deve provare la regolarità della notificazione, secondo le forme ordinarie, con messo notificatore o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 21533 del 2017), senza produrre la copia integrale della cartella (Cass. n. 2790 del 2016).
Il motivo è quindi accolto con rinvio, perché il giudice di appello verifichi, sulla documentazione in copia, la ritualità della notifica degli atti impositivi. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente omesso di trascrivere l’atto di appello. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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