Rifiuti speciali e detassazione TARI: esenzione non presunta (Cass. civ. Sez. V n. 12902 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, la detassazione delle superfici ove si formano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente presuppone che il produttore provi l’avvenuto trattamento dei rifiuti in conformità alla normativa vigente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo. Il nesso di strumentalità e asservimento di magazzini e depositi all’area produttiva non determina, di per sé, l’esclusione dalla tassazione, perché il collegamento funzionale non è contemplato come causa di esclusione. Se, per struttura e destinazione, la superficie produce anche rifiuti non speciali, il tributo resta dovuto per la parte minoritaria, salva l’eventuale riduzione della quota variabile. La qualificazione dei rifiuti prodotti non può desumersi dalla natura dell’attività svolta dal contribuente.

Il Fatto

Una società operante come operatore logistico impugnava quattro avvisi di pagamento emessi da un Comune per la TARES relativa al 2013 e la TARI relativa agli anni 2014 e 2015. La contribuente sosteneva di produrre, sulle superfici assoggettate a tributo, rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, derivanti dal disimballaggio e dalla spedizione di merce.

Il giudice di primo grado rigettava le impugnazioni; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rilevando una situazione di promiscuità nella produzione di rifiuti e il difetto di prova dell’esclusiva produzione di rifiuti speciali sulle aree in contestazione. La società ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, connessi, e li rigetta nel merito dopo averne prospettato profili di inammissibilità. Il percorso argomentativo muove dalla disposizione dell’art. 14, comma 10, d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, che esclude dal computo della superficie assoggettabile al tributo quella parte ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento conforme.

Il collegamento funzionale di magazzini e depositi all’area produttiva non è previsto dalla legge come causa di esclusione dalla tassazione. La Corte richiama una pluralità di precedenti in tema di TARSU e TARI, affermando che stabilire se determinati locali siano idonei a produrre rifiuti speciali costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. La nozione di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali riguarda, dunque, la sola parte in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali.

Quanto alla TARI, il presupposto impositivo è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti, con presunzione iuris tantum di produttività superabile solo con la prova contraria del detentore. Le deroghe e le riduzioni non operano in via automatica, dovendo i relativi presupposti essere dedotti nella denuncia originaria o di variazione.

La Corte esamina poi la struttura dell’art. 1, comma 649, legge n. 147 del 2013, che distingue tre fattispecie: le superfici detassate perché ivi si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali; le superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati, con riduzione della quota variabile; i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili. Il collegamento dei magazzini deve risultare strettamente funzionale ed esclusivo, non potendo concepirsi una loro utilizzazione autonoma in assenza di quelle aree.

La natura dei rifiuti non può desumersi dalla natura dell’attività svolta; e la non contestazione opera solo per i fatti rientranti nella sfera di dominio della parte nei cui confronti si invoca. Nel caso concreto, i rilievi del giudice di merito in punto di difetto di prova non sono superabili in sede di legittimità, mentre la censura di asservimento resta infondata rispetto alle superfici che avevano già comportato la riduzione tariffaria. Le spese seguono la soccombenza, con condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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