Doppia conforme e inammissibile il motivo di omesso esame (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10818 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di doppia decisione conforme, il ricorrente in cassazione che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La fattispecie di doppia conforme in punto di fatto ricorre non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa. Non osta a tale conclusione il fatto che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una cartella esattoriale recante una richiesta di premi assicurativi per l’attività lavorativa oggetto di controversia. Il primo giudice aveva qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione e aveva ritenuto maturata la prescrizione decennale dei premi, in difetto di prova di idonei atti interruttivi. La Corte d’appello, confermando la decisione, aveva ribadito che la prescrizione era ormai irretrattabile, non essendo stato proposto gravame incidentale avverso la statuizione di primo grado.

L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo ha dedotto l’omesso esame di un precedente giudizio di opposizione alla cartella, definito nel 2007 con sentenza passata in giudicato, dal quale sarebbe derivato un nuovo decorso del termine di prescrizione. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del mezzo prescelto. Il paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non è spendibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., poiché si tratta di giudizio di opposizione iniziato con ricorso depositato il 25 luglio 2014.

Il Collegio ribadisce che, nell’ipotesi di doppia decisione conforme prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Sul punto richiama Cass. n. 25281 del 2023 ed ivi ulteriori precedenti.

La Corte precisa poi l’ambito della fattispecie di doppia conforme in punto di fatto. Essa ricorre non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa. Non osta a tale conclusione la circostanza che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice, come chiarito da Cass. n. 7724 del 2022.

Da tali premesse deriva che ogni censura al riguardo risulta in questa sede irrimediabilmente preclusa. L’esame del secondo motivo rimane assorbito per l’esito dello scrutinio del primo. La Corte non provvede alla regolazione delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, e dichiara pertanto il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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