Prescrizione contributi gestione separata e proroga d.P.C.M. per studi di settore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11264 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti alla gestione separata, il dies a quo della prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma deve tenere conto del differimento stabilito dal d.P.C.M. previsto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997, che ha natura regolamentare e rango di fonte normativa. Il differimento opera per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dall’effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale. Impugnata la sentenza d’appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., l’intera fattispecie prescrizionale resta sub iudice e il giudice di legittimità può valutare d’ufficio la corretta individuazione del termine iniziale, quale aspetto logicamente preliminare.
Il Fatto
Una professionista, avvocato, riceve dall’INPS un avviso di addebito per i contributi della gestione separata relativi all’anno 2009. Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, accoglie il ricorso e dichiara insussistente l’obbligo di iscrizione dal 01.01.2009, annullando l’avviso.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria rigetta l’appello dell’Istituto, modificando la motivazione: l’obbligo contributivo sussiste, ma il credito è estinto per prescrizione, perché l’istanza dell’INPS è stata notificata il 30.06.2015, oltre il termine quinquennale decorrente dal 16.06.2010. L’INPS ricorre in cassazione; la professionista resiste con controricorso ed eccepisce la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività, rilevando che dalla intestazione della sentenza risulta la pubblicazione in data che rende tempestivo il ricorso.
Nel merito, l’unico motivo dell’INPS prospetta la sospensione del termine prescrizionale per occultamento doloso del debito, avendo la professionista omesso di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi 2009. La Corte, pur dichiarando fondato il ricorso, non segue il percorso indicato dall’Istituto e individua un diverso profilo di errore.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza consolidata sull’individuazione del dies a quo: esso decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione. Rileva però che assume rilievo anche il differimento dei termini stabilito dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, adottato in forza dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini degli adempimenti contributivi (Cass. n. 10273 del 2021 e successive conformi; Cass. n. 32685 del 2022).
Quanto alla platea dei beneficiari, la Corte chiarisce che il differimento riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e non solo chi vi sia concretamente assoggettato: rileva il dato oggettivo dell’attività svolta (Cass. n. 24668 del 2022; Cass. n. 32682 del 2022; Cass. n. 10286 del 2023).
La sentenza d’appello, facendo decorrere la prescrizione dal 16.06.2010, ha quindi omesso di considerare il termine di proroga. Né osta che le censure dell’INPS riguardino la sospensione: una volta impugnata la disciplina della sospensione, l’intera fattispecie prescrizionale resta sub iudice e il giudice di legittimità può valutare d’ufficio il termine iniziale, aspetto logicamente preliminare (Cass. n. 32683 del 2022; Cass. n. 25684 del 2023; Cass. n. 28721/2024). Il dies a quo fissato al 06.07.2010 scaturisce da fonte normativa che la Corte è tenuta a conoscere, mentre l’atto interruttivo del 30.06.2015 è accertato in sentenza.
La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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