Revocazione della sentenza di cassazione esclusa per mancata applicazione dello ius superveniens (Cass. civ. Sez. V n. 10826 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa esclusivamente per l’errore di fatto, consistente in una svista percettiva, oggettiva e immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice a supporre esistente un fatto in realtà inesistente, o viceversa. Restano estranei al rimedio l’errore di diritto, sostanziale o processuale, l’errore di giudizio o di valutazione e la mancata applicazione dello ius superveniens. La falsa percezione di norme giuridiche integra, al più, gli estremi dell’error iuris, riconducibile alla falsa applicazione o alla violazione di legge, e non costituisce vizio revocatorio. Il carattere eccezionale dell’impugnazione comporta l’inammissibilità di ogni censura non tassativamente prevista.
Il Fatto
Due società contribuenti propongono separati ricorsi per la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, chiedendo la rimozione della pronuncia di legittimità che aveva definito il giudizio in materia di imposta di registro. All’origine vi è un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, emesso ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, con cui l’amministrazione finanziaria aveva riqualificato un atto di conferimento di ramo d’azienda e la successiva cessione della partecipazione come compravendita di ramo d’azienda, liquidando la maggiore imposta proporzionale.
Le ricorrenti deducono un unico motivo, fondato sull’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: il Collegio avrebbe omesso di applicare la normativa sopravvenuta, entrata in vigore tra la data della camera di consiglio e quella di pubblicazione della sentenza. Si tratta dell’art. 1, comma 1084, legge n. 145/2018, norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 87, lett. a, legge n. 205/2017, che aveva modificato l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, rilevante ai fini della decisione. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso rispetto a una sola delle ricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la consolidata ricostruzione dell’errore revocatorio, che presuppone rappresentazioni divergenti dello stesso oggetto, emergenti una dal provvedimento e l’altra dagli atti di causa. L’errore deve consistere in una svista materiale, essere decisivo, non cadere su un punto controverso già deciso, presentare caratteri di evidenza e obiettività e non risolversi in un vizio di assunzione o di valutazione del fatto.
Il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione né l’errore di diritto, né l’errore di giudizio, né l’applicabilità di un asserito ius superveniens più favorevole. La rivisitazione del merito della pretesa resta estranea alla funzione del rimedio, coerentemente con la scelta del legislatore di riconoscere alla revocazione delle sentenze di cassazione una funzione specifica.
Il Collegio valorizza la necessità, riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, che le decisioni divenute definitive non siano rimesse in discussione, a tutela dell’immutabilità e della definitività della pronuncia, della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici e dell’ordinata amministrazione della giustizia. Il contenimento del rimedio revocatorio ai soli casi di sviste o puri equivoci è confermato dalle pronunce della Consulta richiamate.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’errore per mancata considerazione dello ius superveniens è del tutto estraneo all’ambito del rimedio, integrando al più un error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme sia in quello di distorsione della loro portata. Il precedente invocato dalle ricorrenti non è pertinente, perché riguardava la mancata percezione dell’avvenuta presentazione della memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ipotesi diversa da quella in esame.
Il carattere eccezionale dell’impugnazione comporta l’inammissibilità di ogni censura non prevista. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con assorbimento di ogni altra questione; nessun provvedimento sulle spese rispetto alla parte rimasta intimata, mentre le spese seguono la soccombenza per l’altra.
Nota della Redazione
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