Contraddittorio preventivo solo per incertezze sulla dichiarazione, non per omessi versamenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 19413 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 sussiste solo nell’ipotesi in cui emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale situazione non ricorre quando la cartella di pagamento sia emessa per il mero mancato versamento di quanto dichiarato dal contribuente, atteso che la procedura di liquidazione si fonda su un controllo documentale dei dati contabili direttamente riportati nella dichiarazione, senza margini interpretativi. Ne consegue che non è dovuta la comunicazione di irregolarità quando l’esito del controllo non evidenzi rettifiche o discrepanze sostanziali.
Il Fatto
La contribuente propose opposizione avverso una cartella di pagamento per il pagamento di imposte a titolo di IRPEF, IRAP, sanzioni e accessori, per un importo complessivo di oltre cinquantunomila euro. La CTP di Siracusa accolse il ricorso, con sentenza confermata dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, la quale ritenne sussistente il presupposto dell’incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, tale da fondare la necessità del contraddittorio preventivo all’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, nel caso di specie non realizzatosi.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, sostenendo che il controllo automatizzato non aveva dato luogo al diniego di poste portate in compensazione, ma si era limitato ad accertare l’omesso versamento di imposte dichiarate come versate.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che i giudici di merito hanno omesso di rilevare che nella cartella impugnata erano confluiti i ruoli relativi agli esiti, da un lato, del controllo formale ex art. 36-ter per l’anno d’imposta 2004 e, dall’altro, del controllo automatizzato ex art. 36-bis per l’anno d’imposta 2005. Con riguardo a quest’ultimo, la Cassazione ribadisce che l’obbligo di contraddittorio preventivo scatta solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella è emessa per il mero mancato pagamento di quanto dichiarato (da ultimo, Cass. n. 5340/2026).
La procedura di liquidazione automatizzata si fonda su un controllo documentale dei dati contabili direttamente riportati nella dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, e non richiede la comunicazione dell’esito del controllo quando non vi siano rettifiche o discrepanze sostanziali (Cass. n. 12023/2015; Cass. n. 8342/2012; Cass. n. 13759/2016; Cass. n. 15311/2014), situazione ricorrente nella fattispecie, caratterizzata dalla mera liquidazione di imposte non versate. Il primo motivo è pertanto fondato.
Con il secondo motivo, l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sul motivo con cui era stata censurata la statuizione relativa al preteso contrasto con l’art. 36-ter, non sussistendo necessità istruttoria poiché il rilievo originava dalla difformità tra quanto dichiarato e quanto contenuto negli elenchi di cui all’art. 78, comma 25, l. n. 413/1991. La Corte ritiene fondato anche tale motivo, avendo accertato che la sentenza impugnata non si è espressamente pronunciata sul profilo relativo al controllo formale per l’anno 2004, rispetto al quale era stata esclusa la detrazione dei contributi previdenziali in ragione delle incongruenze con gli elenchi trasmessi.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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