Motivazione apparente e doppia conforme nel giudizio tributario di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 10827 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012 ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale: è denunciabile in cassazione solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il motivo che cumuli, in un unico mezzo, la violazione di legge e l’omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando non consente l’esame separato delle censure. Sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. opera inoltre il limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ..

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un titolare di impresa edile un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, con riprese a tassazione ai fini Irpef e Irap. Sulla base di un processo verbale di constatazione, l’Ufficio contestava l’indeducibilità di taluni costi, assumendone la riferibilità a operazioni oggettivamente inesistenti.

Il contribuente impugnava l’atto, ma le sue ragioni erano disattese in entrambi i gradi di merito. Ricorreva quindi per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, articolando tre motivi. L’Amministrazione non svolgeva difese con controricorso, depositando solo un foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi — nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 — sono trattati congiuntamente e dichiarati infondati, perché entrambi denunciano la radicale carenza motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte ricorda il consolidato insegnamento secondo cui, dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile solo quando l’anomalia si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé e desumibile dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Richiama sul punto Cass., Sez. U., n. 8053/2014 e Cass., Sez. I, n. 7090/2022.

Nel caso concreto nessuna di tali fattispecie ricorre. La Commissione tributaria regionale ha richiamato e valutato positivamente gli elementi posti a sostegno della pretesa erariale: la derivazione dell’accertamento da quello, divenuto definitivo, compiuto nei confronti di un fornitore privo di mezzi idonei; l’assenza di dichiarazioni fiscali e di personale dipendente in capo agli altri due fornitori. I giudici di merito hanno inoltre esaminato criticamente le deduzioni probatorie del contribuente, ritenendo che le fatture e le due dichiarazioni scritte versate in atti non assolvessero l’onere probatorio a suo carico.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto perché cumula le censure degli art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. senza consentirne l’esame separato, richiedendo in realtà una nuova valutazione del materiale istruttorio preclusa al giudice di legittimità, secondo il principio espresso da Cass., Sez. Un., n. 9100/2015. In secondo luogo perché, sul vizio di omesso esame, opera il limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, non avendo il ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Il ricorso è dunque rigettato. In assenza di attività difensiva dell’Amministrazione, la Corte non liquida le spese del giudizio di legittimità e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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