Residenza estera e doppia ratio decidendi: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 10838 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di sentenza fondata su doppia ratio decidendi, il ricorrente per cassazione ha l’onere di contestare entrambe le rationes, a pena di inammissibilità del ricorso. La presunzione legale di residenza fiscale in Italia dei soggetti emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata, prevista dall’art. 2, comma 2-bis, t.u.i.r., non esonera il giudice dall’applicare la tie breaker rule di cui all’art. 4, comma 2, della Convenzione Italia-Svizzera, ratificata con l. n. 943/1978, che individua la residenza nello Stato in cui la persona ha l’abitazione permanente e, in subordine, il centro degli interessi vitali. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. Nel processo tributario la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali, non per i documenti prodotti dalle parti, che restano acquisiti e utilizzabili anche se redatti in lingua straniera.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui imputava a fini Irpef, per l’anno d’imposta 2005, un reddito da lavoro dipendente corrisposto dalla S.I.A.E. e non dichiarato in Italia. L’Ufficio riteneva applicabile la presunzione legale di residenza in Italia dei soggetti emigrati in Paesi a regime fiscale privilegiato, tra cui, ratione temporis, la Svizzera, valorizzando la proprietà di immobili, l’intestazione di utenze, la titolarità di partita IVA e la residenza in Italia della moglie non separata e dei figli. Il contribuente, cancellato dall’anagrafe nel 1989, emigrato in Svizzera nello stesso anno e iscritto all’A.I.R.E. nel 1990, proponeva ricorso.
La Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso, ritenendo offerta la prova contraria alla presunzione; la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello erariale. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, t.u.i.r. e dell’art. 2697 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso, respingendola. La sentenza di appello era stata pubblicata il 16.11.2016; in assenza di notificazione, il termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ. scadeva il 16.05.2017 e su di esso operava la sospensione prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, conv. in l. n. 96/2017. Tale sospensione opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24.04.2017 e il 30.09.2017, senza che sia necessaria la domanda di definizione del contribuente. Il ricorso, spedito il 16.11.2017, è dunque tempestivo.
Nel merito, il motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. La CTR aveva fondato la decisione su una doppia ratio decidendi: da un lato l’illegittimità dell’imposizione ai sensi dell’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera, dall’altro il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Ufficio. La presenza di due rationes impone al ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità. L’Agenzia si è invece limitata a contestare la sola seconda, senza confrontarsi con la tie breaker rule convenzionale.
La Corte rileva inoltre che le censure sono volte ad attingere il merito, ossia la valutazione dei fatti operata dalla CTR, non consentita in sede di legittimità neppure con riferimento alle prove indiziarie. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici. Quanto ai documenti in lingua straniera, la censura è inammissibile perché non puntualmente focalizzata su singoli atti; la Corte ribadisce il principio per cui, ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali e non per i documenti prodotti dalle parti, che restano acquisiti e utilizzabili.
Il ricorso è quindi rigettato, in conformità a quanto già deciso per le stesse parti in relazione ad altri anni d’imposta. L’Agenzia delle entrate è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del controricorrente con distrazione. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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