Raddoppio dei termini per accertamento su redditi in paradisi fiscali (Cass. civ. Sez. V n. 11981 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento previsto dall’art. 12, comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2009 ha natura procedimentale e opera anche quando l’Ufficio non si avvalga della presunzione legale di cui al comma 2 del medesimo articolo, né irroghi sanzioni per l’omessa dichiarazione delle disponibilità estere. La presunzione di evasione di cui al comma 2 ha invece natura sostanziale e non ha efficacia retroattiva. Ne consegue che il raddoppio dei termini è invocabile anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione contesti la fattispecie con presunzioni semplici qualificate da gravità, precisione e concordanza ai sensi dell’art. 2729, comma 1, cod. civ.. La medesima regola si applica alla ripresa a tassazione degli interessi che per legge si presumono prodotti dalle disponibilità finanziarie non dichiarate.

Il Fatto

La Direzione Provinciale di Bologna dell’Agenzia delle Entrate notificava agli eredi di un contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, gli interessi presuntivamente prodotti nell’anno 2008 dalle somme depositate dal de cuius presso istituti di credito con sede nella Repubblica di San Marino. Il recupero si fondava sul tasso applicabile ex art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 per gli investimenti finanziari trasferiti o costituiti all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Gli eredi impugnavano l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, che accoglieva il ricorso annullando l’imposizione. La decisione era confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna con sentenza n. 484/2023, sul rilievo che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo, non essendosi avvalsa della presunzione legale di cui al comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 78 del 2009 né avendo irrogato sanzioni per l’omessa dichiarazione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; gli eredi hanno resistito con due controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo di ammissibilità. Il mezzo è stato formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. e non incorre nella preclusione del cd. doppia conforme di cui al combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 348-ter cod. proc. civ.: tale preclusione, osserva la Corte, riguarda i soli motivi proposti ai sensi del n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. e non quelli per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Nel merito, il Supremo Collegio ricostruisce la distinzione tra le due anime dell’art. 12 del D.L. n. 78 del 2009. La presunzione di evasione di cui al comma 2, in vigore dal 1° luglio 2009, ha natura sostanziale: è collocata, nel codice civile, tra le norme sulle presunzioni e una diversa lettura pregiudicherebbe l’effettività del diritto di difesa del contribuente, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. Da ciò deriva la sua non retroattività.

Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter hanno invece natura procedimentale: prevedono il raddoppio dei termini di decadenza fissati dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per la notifica degli atti di accertamento del reddito presuntivamente evaso e il raddoppio dei termini previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 per la contestazione delle sanzioni relative all’omessa dichiarazione delle disponibilità estere.

Il comma 2-bis, prosegue la Corte, va interpretato nel senso che il raddoppio opera sia quando l’Ufficio faccia uso della presunzione legale, sia quando contesti la medesima fattispecie, senza ricorrere alla presunzione perché non applicabile retroattivamente, servendosi delle regole probatorie ordinarie e di presunzioni semplici qualificate. Tale equiparazione si giustifica per la ratio della disciplina, diretta a dare attuazione a un’intesa OCSE in materia di emersione di attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, fornendo agli uffici strumenti più efficaci per contrastare il fenomeno.

Da qui la conclusione sul caso concreto: se il raddoppio opera per l’accertamento dei redditi in parola indipendentemente dall’uso della presunzione legale, la medesima soluzione vale per la ripresa a tassazione degli interessi che per legge si presumono prodotti da quegli stessi redditi. La sentenza impugnata si è discostata da tali regulae iuris, sussistendo il prospettato error in iudicando. La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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