Motivazione apparente sul partner cartiera e onere della prova nelle operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 10841 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario che, investito della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, si limiti a dichiarare la non imputabilità alla committente delle irregolarità accertate in capo al partner commerciale, senza esaminare gli elementi indiziari addotti dall’Amministrazione finanziaria, motiva in modo solo apparente e la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ. Se il partner commerciale non è in grado di svolgere attività d’impresa, anche la committente resta coinvolta in operazioni soggettivamente inesistenti. Il giudice deve esporre il percorso cognitivo seguito, esaminando gli indizi singolarmente e nel loro complesso, perché l’enunciazione statica della valutazione non integra la motivazione.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una società a responsabilità limitata un avviso di accertamento con cui rettificava il reddito dichiarato, recuperando a tassazione la prima rata di un contributo pubblico erogato per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo. La rettifica si fondava sull’indebita deduzione di componenti negativi di reddito, conseguenti alla partecipazione a operazioni inesistenti soggettivamente e, in parte, anche oggettivamente, come ritenuto accertato mediante processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso per difetto di prova della pretesa impositiva. L’appello dell’Ufficio era respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, che confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre la società resisteva con controricorso e depositava memoria.
La Motivazione della Corte
La società controricorrente eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso, sostenendo l’applicabilità del termine di impugnazione c.d. lungo, ridotto da un anno a sei mesi. La Corte ha respinto l’eccezione: poiché la decisione di primo grado era stata pubblicata nel gennaio 2009, il termine lungo utile risultava pari a un anno in forza dell’art. 46, comma 17, e dell’art. 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, dovendosi aggiungere i periodi di sospensione feriale degli anni 2015 e 2016. La notificazione è stata quindi giudicata tempestiva.
Nel merito, la Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, con cui l’Ufficio censurava la nullità della sentenza per motivazione apparente. L’Amministrazione aveva allegato un articolato quadro indiziario desunto dal processo verbale: il presunto partner commerciale aveva fatturato prestazioni in realtà eseguite, solo in parte, da altra ditta; i pagamenti risultavano sistematicamente convertiti in contanti allo sportello; non erano state rinvenute strumentazioni, macchinari o beni strumentali riconducibili al partner, qualificato come mera cartiera.
La CTR aveva confermato la decisione di primo grado osservando che le irregolarità riscontrate in capo a soggetti terzi non potevano automaticamente estendersi alla committente, e che l’Ufficio non aveva offerto elementi idonei a provare l’emissione di fatture per importo superiore a quello effettivo.
Secondo la Corte questa motivazione è inadeguata. Se un partner commerciale non è in grado di svolgere attività d’impresa, anche la committente risulta coinvolta nella partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR, inoltre, non indica né esamina gli elementi addotti dall’Amministrazione per affermare l’inesistenza oggettiva di talune fatture. Richiamando Cass. sez. V n. 1236 del 2006, la Corte ribadisce che il giudice deve descrivere il processo cognitivo attraverso cui è pervenuto al giudizio, non limitarsi a enunciarlo.
Il secondo motivo è stato perciò accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, esaminando gli indizi singolarmente e nel loro complesso. Il primo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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