L’errore di fatto revocatorio non può nascondere una censura di violazione di legge (Cass. civ. Sez. 5 n. 14617 del 17.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali. Non costituisce errore di fatto la qualificazione giuridica dell’attività di controllo svolta dall’Amministrazione finanziaria; attraverso un apparente errore di fatto, la parte che censura tale qualificazione deduce in realtà un vizio di violazione di legge.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, a seguito di un controllo svolto esclusivamente tramite questionario, aveva rettificato l’imponibile IVA relativo all’assegnazione di un immobile ai soci e recuperato l’imposta indebitamente detratta per la mancata applicazione del pro-rata. Sia il giudice di primo grado sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avevano annullato l’avviso, ritenendo violato l’obbligo di contraddittorio preventivo di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, sul presupposto che l’attività svolta fosse riconducibile a una “verifica fiscale”.

L’Ufficio aveva quindi proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto nella ricostruzione della vicenda: i giudici d’appello avrebbero erroneamente qualificato come “verifica fiscale” un controllo che era invece meramente documentale, “a tavolino”. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato la domanda revocatoria e l’Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, affidandosi a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, esaminata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società contribuente, la respinge, rilevando che il ricorso non presenta profili di palese inammissibilità, atteso che il travisamento del contenuto oggettivo della prova può essere censurato ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Nel merito, con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale, in sede di revocazione, avrebbe errato nell’escludere la sussistenza di un errore di fatto nella sentenza d’appello, la quale avrebbe qualificato come “verifica fiscale” un’attività di controllo meramente documentale. La Cassazione reputa il motivo infondato, richiamando il proprio consolidato orientamento per cui l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, che non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali.

Nel caso di specie, la ricorrente contesta che la Corte di giustizia tributaria abbia erroneamente qualificato l’attività di controllo svolta dall’Amministrazione come “verifica fiscale”, intendendo con tale espressione una verifica effettuata con accessi nei locali dell’impresa ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 33 del d.P.R. n. 600/1973. Tale contestazione, però, non attiene a una falsa percezione della realtà, ma alla corretta interpretazione e qualificazione giuridica dei termini della vicenda: la Corte di merito ha espresso un giudizio sulla nozione di “verifica fiscale”, sicché attraverso un apparente errore di fatto la ricorrente deduce in realtà un vizio di violazione di legge, non censurabile in sede di revocazione.

Con il secondo motivo, l’Agenzia prospetta la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo l’omissione totale di motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione dichiara il motivo infondato, ricordando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti. Nel caso di specie, la pronuncia ha espresso l’iter logico-giuridico che ha portato al rigetto del ricorso revocatorio e non incorre in alcuna violazione del “minimo costituzionale”. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

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