Apertura di credito per facta concludentia: lo sconfinamento non prova il contratto (Cass. civ. Sez. I n. 11016 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, il contratto di apertura di credito in conto corrente poteva essere concluso anche per facta concludentia. Tuttavia la prova di tale stipulazione non può desumersi dalla sola esistenza di sconfinamenti del correntista rispetto al tetto di fido, né dall’atteggiamento tollerante della banca, né dalla mera annotazione dei dettagli dell’affidamento nel libro fidi. In difetto di prova concreta del contratto, infatti, gli sconfinamenti devono ritenersi frutto di mera tolleranza dell’istituto di credito e non dimostrativi, di per sé soli, dell’esistenza di un’apertura di credito. La prova per fatti concludenti richiede che emerga quantomeno l’ammontare dell’affidamento accordato al correntista e che i fatti depongano per la stipulazione di quel contratto specifico, rispondente al regime degli artt. 1842 e 1852 cod. civ.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in accoglimento dell’appello incidentale del correntista e in riforma di due capi della decisione di primo grado, aveva condannato la banca a restituire la somma di 454.805,37 euro, oltre interessi, a seguito della rideterminazione del saldo di un conto corrente con annessa apertura di credito.

La corte territoriale, respingendo l’eccezione di prescrizione della banca, aveva ritenuto che il termine decorresse dalla data di annotazione di ciascun addebito e che il rapporto fosse assistito da un affidamento con apertura di credito, configurabile come circostanza non contestata e desumibile per fatti concludenti, non richiedendo la forma scritta all’epoca di costituzione del rapporto. Avverso tale pronuncia la banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Il margine di rilevanza della questione si rinviene nella circostanza che il rapporto bancario era regolato da distinti conti correnti, chiusi in date diverse, e che la causa era stata introdotta con citazione notificata nel 2008.

Il punto centrale concerne la configurabilità dell’apertura di credito per facta concludentia. La Corte ribadisce che, pur essendo consentita nel regime previgente la conclusione per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito, occorreva comunque che i fatti deponessero per l’avvenuta stipulazione di quel contratto specifico, con cui la banca si obbliga a tenere una somma a disposizione del cliente.

Richiamando i propri precedenti (Cass. Sez. I n. 14470-05, Cass. Sez. I n. 19941-06; Cass. Sez. I n. 12947-92, Cass. Sez. I n. 9018-98, Cass. Sez. I n. 686-99), la Corte precisa che la prova dell’esistenza del contratto può essere assolta per fatti concludenti a condizione che emerga per lo meno l’ammontare dell’affidamento accordato al correntista.

La Corte distingue nettamente l’affidamento in apertura di credito in conto corrente dalla mera esistenza di una linea di credito attivabile mediante distinte pratiche di sconfinamento. L’annotazione nel libro fidi degli estremi di un affidamento, ancorché accompagnata da uno svolgimento di conto passivo con adempimenti reiterati della banca, non è dimostrativa in sé della stipulazione per fatti concludenti, potendo trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza dell’istituto di credito.

Ne consegue che la sentenza impugnata, nell’affermare apoditticamente il riconoscimento della stipulazione per fatti concludenti sulla base della non contestazione, non appare rispettosa di tali criteri di giudizio. La Corte accoglie pertanto i primi tre motivi, dichiara assorbito il quarto e cassa la sentenza, rinviando alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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