Revocazione inammissibile se non attacca tutti i profili dell’ordinanza (Cass. civ. Sez. I n. 11017 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile un precedente ricorso è inammissibile quando il ricorrente attacchi uno solo dei profili posti a fondamento della pronuncia rescindenda, omettendo di censurare le ulteriori rationes decidendi, idonee da sole a sorreggerla. In tal caso l’asserito errore revocatorio non assume carattere decisivo, poiché la caducazione del vizio dedotto non travolgerebbe l’esito del giudizio. È inoltre inammissibile il ricorso per revocazione che, sotto veste di errore di fatto, tenda in realtà a provocare una nuova valutazione di diritto già compiuta dal giudice di legittimità.

Il Fatto

I ricorrenti avevano visto dichiarare inammissibile il proprio ricorso per cassazione nei confronti di una banca, con un’ordinanza che aveva ritenuto la procura alle liti priva del requisito di specialità richiesto per il giudizio di legittimità.

Avverso quella pronuncia essi propongono ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto nella lettura della data apposta sulla procura, che il giudice aveva collocato nel 2012, mentre la quarta cifra finale dell’anno sarebbe un “8” e non un “2”. La banca controricorrente resiste; l’altra intimata non svolge difese.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il contenuto dell’ordinanza impugnata, che aveva fondato l’inammissibilità su tre distinte criticità della procura: la presenza del riferimento al giudizio di cassazione solo nell’intestazione e senza indicazione della sentenza impugnata; la riferibilità della procura a incombenti propri del giudizio di merito; la data di rilascio, ritenuta anteriore alla sentenza gravata e dunque incompatibile con il carattere di specialità.

I ricorrenti, rileva il Collegio, hanno attinto solamente l’ultima di tali criticità, senza muovere alcuna censura sulle altre due. Queste ultime, osserva la Corte, sono sufficienti ed assorbenti ai fini della legittimità della pronuncia rescindenda, poiché escludono in ogni caso la specificità della procura ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ.

Ne deriva che l’asserito errore revocatorio, quand’anche sussistente, non risulta decisivo: come noto, perché il rimedio straordinario possa condurre alla rescissione occorre che l’errore abbia inciso in modo determinante sul convincimento del giudice. Di qui l’inammissibilità della censura.

La Corte aggiunge un’autonoma ragione di inammissibilità: il ricorso per revocazione non può essere utilizzato per contestare il giudizio di invalidità della procura, basato su una complessiva valutazione del mandato, con il fine di provocare una seconda pronuncia sulla valutazione di diritto già compiuta dal giudice di legittimità.

Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario e accessori. Dà inoltre atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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