Trattenimento in CPR e termini della procedura accelerata per la protezione internazionale (Cass. civ. Sez. I n. 11158 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di protezione internazionale, i termini della procedura accelerata di cui all’art. 28-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 25/2008, richiamati dall’art. 6 d.lgs. n. 142/2015, non hanno natura perentoria, in difetto di esplicita previsione normativa, e il loro superamento non determina nullità del procedimento né cessazione del trattenimento. Ove il richiedente, già trattenuto in un CPR in attesa dell’esecuzione dell’espulsione, sia nuovamente trattenuto ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 per aver presentato domanda di asilo, la durata massima del trattenimento è quella stabilita dal comma 5 dell’art. 6, cioè i sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida. Il comma 6 opera come ulteriore limite: una volta definito il procedimento amministrativo di esame, il trattenimento disposto a tale scopo decade. Il segmento temporale tra trasmissione degli atti e decisione della Commissione territoriale è sindacabile in concreto, secondo il parametro della funzionalità all’esame adeguato della domanda e dell’assenza di inerzia colpevole.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, era già trattenuto presso un CPR in attesa dell’esecuzione dell’espulsione quando, il 7 ottobre 2022, presentava domanda di protezione internazionale. Il Questore disponeva un nuovo trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, convalidato dal Tribunale. L’audizione veniva fissata al 20 ottobre e la Commissione territoriale decideva il rigetto il 25 ottobre 2022.

Il ricorrente chiedeva il riesame del trattenimento, deducendo la violazione dei termini della procedura accelerata — sette giorni per l’audizione e due per la decisione — e l’omessa comunicazione delle ragioni del ritardo. Il Tribunale respingeva il riesame, ritenendo applicabile l’ipotesi della presentazione simultanea di numerose domande. Proponeva quindi ricorso per cassazione, invocando il precedente Cass. n. 2458/2021.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo interpretativo centrale: il rapporto tra la durata del trattenimento e i termini della procedura accelerata. Il ricorrente sosteneva che, essendo i termini funzionali a garantire la celerità, il loro superamento dovesse comportare la cessazione della misura.

Il Collegio richiama i principi già affermati da Cass. n. 2458/2021 e confermati da Cass. n. 17596, 17834 e 20656 del 2022, nonché da Cass. n. 9042 e 36522 del 2023. In particolare, i termini dell’art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008 non sono perentori: essi sono posti a garanzia della rapidità dell’esame e quindi a vantaggio del richiedente, sicché il loro superamento non può risolversi in un vizio del procedimento.

La Corte chiarisce la compresenza di due disposizioni nell’art. 6 d.lgs. n. 142/2015. Il comma 5 fissa in sessanta giorni la durata del nuovo trattenimento disposto per consentire l’esame della domanda. Il comma 6 stabilisce un ulteriore limite, che si somma ma non prevale: il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame. Ne consegue che la durata massima del trattenimento è quella del decreto di convalida, mentre il comma 6 collega la sorte della misura a quella della procedura: definita questa, il trattenimento decade.

Quanto al segmento temporale tra trasmissione degli atti e decisione della Commissione, il Collegio ne afferma la sindacabilità in concreto. Il parametro non è però la durata della procedura accelerata, bensì la funzionalità all’esame adeguato della domanda e l’assenza di inerzia colpevole dell’amministrazione. Nel caso di specie, la decisione intervenne a diciotto giorni dalla presentazione, ma il ritardo dipese dal consistente e contestuale afflusso di richieste, circostanza già accertata dal Tribunale.

Il ricorso è quindi respinto. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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