Lodo irrituale impugnabile solo per vizi della volontà negoziale (Cass. civ. Sez. I n. 11159 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il lodo irrituale, quale strumento di risoluzione contrattuale delle controversie nella disponibilità delle parti, integra una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto. Ne consegue che esso è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare la manifestazione della volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti o dell’arbitro. Il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando. Anche quando agli arbitri sia stato conferito il potere di decidere secondo diritto, l’error iuris censurabile non è quello che investe un’erronea valutazione della norma, ma solo l’errore percettivo di diritto, attinente all’erronea supposizione di esistenza o inesistenza di una norma, la cui sindacabilità è correlata alla rilevanza attribuita all’errore di fatto.

Il Fatto

La società aveva adito la Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto per la riforma del rigetto, in primo grado, dell’impugnazione avversa al lodo irrituale con cui erano state dichiarate illegittime le delibere che avevano escluso il ricorrente dalle cariche sociali. Il giudice dell’appello aveva accolto il gravame e annullato il lodo, escludendo l’eccesso di potere della maggioranza dei soci addotto dall’arbitro, sul rilievo che la cessazione del ricorrente dalla carica e la sua mancata rielezione erano effetti di una causa di decadenza statutaria e della formazione maggioritaria della volontà sociale.

Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, seguiti da memoria, senza attività difensiva dell’intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’erronea applicazione dell’art. 1428 cod. civ., poiché la Corte d’Appello aveva decretato l’annullamento del lodo per violazione di una norma di diritto, sebbene, attesa la natura irrituale dell’arbitrato, il lodo fosse impugnabile solo per un vizio della volontà e, nel caso di errore, solo ove i requisiti di essenzialità e riconoscibilità fossero ravvisabili in relazione alla percezione degli elementi di fatto, non alla determinazione adottata dagli arbitri.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato e, poiché esso determina di per sé la cassazione dell’impugnata sentenza, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, con cui si denunciava l’erroneità della pronuncia restitutoria conseguente all’annullamento del lodo.

Il Collegio ha ricostruito la natura del lodo irrituale richiamando la propria giurisprudenza: esso opera nella forma del mandato collettivo o congiunto, è strumento di risoluzione contrattuale delle controversie nella disponibilità delle parti e integra la manifestazione di una volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti stesse in caso di conflitto, che le parti si impegnano a rispettare come se fosse la propria. Da ciò discende il perimetro dell’impugnazione, limitato ai vizi della volontà negoziale e precluso quanto agli errores in iudicando. Neppure la clausola che conferisca agli arbitri il potere di decidere secondo diritto amplia tale perimetro: rileva solo l’errore percettivo di diritto, non l’erronea valutazione della norma.

La sentenza impugnata si è posta in totale dissonanza rispetto a tale quadro. Essa ha regolato la vicenda come se oggetto di gravame fosse un lodo rituale, censurabile per ragioni di diritto ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., obliterando la natura irrituale del provvedimento e i limiti che ne condizionano l’impugnazione. La decisione è stata pertanto cassata con rinvio al giudice a quo, in altra composizione, per la rinnovazione del giudizio e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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