Contratti PA senza forma scritta escludono arricchimento senza prova prestazione (Cass. civ. Sez. II n. 23699 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
I contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam. La deliberazione dell’organo collegiale che autorizzi la fornitura costituisce mero atto interno e preparatorio e non sostituisce il contratto, ove non si sia tradotta in un atto sottoscritto da entrambi i contraenti con la concreta determinazione delle prestazioni e del compenso. Il contratto privo della forma richiesta è nullo ed insuscettibile di sanatoria. Ne consegue che la prova della consegna della merce e della firma delle fatture da parte di un dipendente comunale non è idonea a dimostrare un rapporto negoziale impegnativo per l’ente. L’azione diretta di indebito arricchimento verso l’ente presuppone, in ogni caso, la dimostrazione dell’effettivo svolgimento della prestazione.
Il Fatto
Una società fornitrice otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di un ente locale per circa 204.000 euro, a fronte di forniture di materiale d’ufficio e di attività di assistenza tecnica eseguite tra il gennaio 2009 e l’aprile 2011. L’ente proponeva opposizione, contestando le fatture, l’assenza di un contratto scritto, la mancanza di un impegno di spesa e del visto di regolarità contabile, sostenendo che l’eventuale obbligazione sarebbe stata assunta personalmente dal funzionario che aveva consentito la fornitura.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo la somma ingiunta. La Corte d’Appello accoglieva invece il gravame dell’ente, rigettando la domanda della società e l’appello incidentale di quest’ultima. La società ricorreva allora per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la violazione delle regole sulla prova documentale e sul valore delle fatture vidimate dal funzionario comunale. La Corte li dichiara inammissibili, perché non colgono la ratio della decisione impugnata: l’accertata assenza di un contratto scritto, previsto per legge in materia di contrattazione con la pubblica amministrazione. La società non contesta in modo specifico tale rilievo.
Il giudice di merito ha escluso che le determinazioni dirigenziali richiamate contenessero un accordo negoziale con la fornitrice: esse indicavano soltanto l’impegno di spesa per le voci relative a beni e servizi. Quanto all’assistenza tecnica, il contratto prodotto non era firmato in calce ma solo sul frontespizio, con timbro non ufficiale e sottoscrizione illeggibile, ed era stato contestato dall’ente senza richiesta di riconoscimento. La Corte rileva che la contestazione del Comune non era generica ma circostanziata, investendo la validità probatoria dei documenti sotto ogni profilo.
Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020: la censura sull’attribuzione di maggior forza a talune prove è inammissibile, rientrando nel prudente apprezzamento del giudice. Nel caso di specie il giudice di merito non ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma ha operato una complessiva valutazione del compendio istruttorio.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La mancata contestazione di fatture diverse da quelle poste a base del decreto non spiega effetti sulla prova dell’an e del quantum. Le deposizioni dei testi dipendenti della società, che riferivano di ordini impartiti telefonicamente, confermano anzi l’assenza di ordinativi scritti. La Corte ribadisce che tutti i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, richiamando Sez. II n. 15488 del 2001. L’assenza dei requisiti formali, con particolare riferimento alla copertura finanziaria e al visto di regolarità contabile, è rilevabile d’ufficio, come affermato da Sez. II n. 29828 del 2023.
Il quinto motivo, relativo all’omessa motivazione sull’appello incidentale, è infine rigettato. Il rigetto della domanda di arricchimento senza causa è giustificato dal difetto del presupposto di fatto: la Corte d’Appello ha espressamente escluso che la società avesse provato l’effettiva esecuzione delle forniture. In proposito la Corte richiama Sez. I n. 5665 del 2021 e Sez. I n. 5480 del 2024, che ammettono l’azione di indebito arricchimento solo nei rigorosi presupposti di legge.
Nota della Redazione
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