Obbligo informativo sulla protezione internazionale anche in assenza di richiesta (Cass. civ. Sez. I n. 11160 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10 ter del d.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi un’informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Tale obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione: il silenzio o una dichiarazione incompatibile con quella volontà non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Non basta che il decreto di respingimento o di trattenimento indichi genericamente che il soggetto è stato informato: occorre che emergano i tempi e le modalità della informativa, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale, così da consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.

Il Fatto

Un cittadino straniero aveva ricevuto, presso la Questura di Agrigento, la notifica di un decreto di respingimento, adottato perché fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera ed ammesso per necessità di pubblico soccorso. Contestualmente era stato adottato un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove l’interessato veniva condotto lo stesso giorno. Il Questore di Torino chiedeva quindi la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Torino.

Il Giudice di Pace convalidava il trattenimento ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, richiamando la carta d’identità tunisina, l’assenza di famiglia in Italia e il pericolo di fuga. Lo straniero proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione degli obblighi informativi, senza che il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino si costituissero.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il motivo fondato sulla violazione degli obblighi informativi. Richiamando il principio già affermato in un proprio precedente, la Corte ribadisce che l’art. 10 ter del d.lgs. n. 286/1998 impone un’informativa completa ed effettiva quale presidio della correttezza delle procedure di identificazione e dei relativi margini di errore operativo.

L’obbligo opera anche in assenza di una richiesta di protezione internazionale. Il silenzio o una dichiarazione incompatibile con quella volontà non possono assumere rilievo se non risulta che la persona sia stata prima compiutamente informata; in particolare, la dichiarazione contraria deve essere chiara e non espressa per formule ambigue.

Non è sufficiente, per ritenere assolto l’obbligo, che il decreto di respingimento o di trattenimento indichi in modo generico che il soggetto è stato compiutamente informato, quando nella contestazione dell’interessato nulla emerga sull’informativa dal foglio notizie o da altri atti e mezzi di prova offerti dall’amministrazione. Devono risultare i tempi e le modalità della informativa, con riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale, per consentire la verifica della comprensibilità delle informazioni.

La fattispecie è ritenuta sovrapponibile a quella del precedente richiamato: il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso senza entrare nel merito, dopo avere verbalizzato che il foglio notizie era redatto anche in arabo e con la partecipazione del mediatore linguistico. Da ciò si evince che nulla di quanto richiesto per l’assolvimento degli obblighi informativi risulta eseguito.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., perché il processo non può essere proseguito: il trattenimento non è stato validamente convalidato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti. Sulle spese, essendo il ricorrente ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato e soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione con riferimento al ricorso accolto: il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 e, per il giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R., davanti al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *