Pegno su polizze vita e assenza di termine finale espresso (Cass. civ. Sez. III n. 11215 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pegno su polizze vita, qualora manchi un termine finale espresso della garanzia reale, il giudice di merito non viola il criterio ermeneutico letterale dell’art. 1362 cod. civ. ove rilevi che la volontà delle parti non è desumibile con chiarezza e univocità dal solo dato testuale. In tale ipotesi l’interprete deve procedere a una lettura non atomistica delle clausole, individuando quelle che meglio corrispondono alla volontà delle parti, alla natura del negozio e alla disciplina positiva del pegno. L’esito interpretativo non è sindacabile in cassazione quando costituisce una delle molteplici letture astrattamente possibili e non risulta implausibile, non potendo la parte dolersi della preferenza accordata alla soluzione opposta alla propria.

Il Fatto

I ricorrenti avevano consegnato alla società finanziaria, prima cessionaria e poi acquirente in blocco dei rapporti, gli originali di cinque polizze vita a titolo di pegno a garanzia di crediti derivanti da contratti di leasing. Assumendo la scadenza del termine apposto alla costituzione del pegno, ne chiedevano la restituzione mediante ricorso per decreto ingiuntivo.

La società si opponeva e il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione, revocando il decreto monitorio: secondo il primo giudice non era stato pattuito alcun termine al diritto reale di garanzia e la durata indicata nelle appendici di polizza costituiva elemento identificativo del credito garantito. La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello, confermando la decisione. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con dieci motivi.

La Motivazione della Corte

I primi nove motivi, connessi tra loro, censuravano la lettura del contratto operata dal giudice di secondo grado sotto i diversi criteri degli artt. 1362 ss. cod. civ. I ricorrenti sostenevano in particolare che la frase inserita nelle appendici di polizza, recante l’indicazione di una data finale, esprimesse con chiarezza la volontà di apporre un termine al pegno.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio dell’art. 1362 cod. civ. è fondamentale: quando la lettera della convenzione rivela con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti, non è ammissibile una diversa interpretazione. Nella specie, però, il criterio non risulta violato, perché nel contratto difetta effettivamente una scadenza espressa della garanzia. La Corte d’appello ha esaminato la clausola invocata, ma non l’ha ritenuta indicativa di un termine del pegno, sia per la collocazione in un documento che non regola il pegno stesso, sia perché il richiamo alle condizioni contrattuali non si riferiva alle sole condizioni della polizza assicurativa.

Il giudice di merito ha poi valorizzato la disciplina negoziale, che vieta al costituente di vendere o trasferire il credito dato in garanzia fino alla soddisfazione del creditore, e la clausola che prevede il divieto di liquidare la polizza senza consenso del creditore pignoratizio. Da tali elementi si evince che le parti avevano presente la scadenza della polizza e disciplinato il tempo successivo. La Corte richiama altresì una clausola, riportata nel ricorso ma non dalla Corte d’appello, sul diritto della finanziaria di riscuotere a scadenza le somme e di accreditarle in un conto vincolato, delineando la sopravvivenza della garanzia alla scadenza della polizza.

Anche la buona fede oggettiva è richiamata per attribuire alla garanzia un significato conforme allo scopo dell’operazione negoziale. Ne deriva che l’interpretazione del contratto di pegno è tutt’altro che implausibile e che il giudice di secondo grado ha doverosamente compiuto una lettura non atomistica delle clausole. È irrilevante che l’interpretazione accolta non sia l’unica astrattamente possibile, non essendo consentito dolersi in sede di legittimità della preferenza per la soluzione opposta.

Il decimo motivo, relativo alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile: la diversa doglianza sull’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove non è riconducibile alla violazione delle norme invocate, essendo l’attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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