Richiesta di discussione orale in appello e nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 26244 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello la richiesta di discussione orale della causa, di cui all’art. 352, comma 2, cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 26, lett. l, del d.lgs. n. 149 del 2022, già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, può essere riproposta nella memoria di replica depositata nel termine prescritto, senza necessità di un’autonoma istanza diretta al presidente del collegio. La mancata fissazione dell’udienza di discussione, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta di per sé la nullità della sentenza, senza che la parte debba indicare gli argomenti che avrebbe potuto illustrare in quella sede, perché l’impedimento frapposto alla pienezza delle difese finali costituisce vulnus al contraddittorio e violazione del diritto di difesa.

Il Fatto

Una società ha agito in giudizio deducendo la revoca illegittima di un finanziamento comunitario già concesso e non ancora erogato. La revoca era stata motivata dal fatto che, a consuntivo, la spesa rendicontata risultava inferiore all’importo minimo di costo richiesto per l’ammissibilità dei progetti del programma regionale. La società ha sostenuto di aver realizzato il progetto a perfetta regola d’arte, riducendo anzi i tempi previsti, e di essere stata quindi sanzionata per la propria efficienza.

Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, condannando la società controllata dalla Regione al versamento dell’importo indicato. La Corte d’appello di Roma ha invece accolto l’impugnazione, ritenendo il progetto difforme da quello ammesso e la modifica non preventivamente autorizzata. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; le controparti si sono costituite con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il primo motivo, che investe la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. Nel giudizio di appello la ricorrente aveva chiesto la discussione orale in sede di precisazione delle conclusioni e aveva reiterato la richiesta nella memoria di replica. L’udienza non è stata fissata, come pacifico tra le parti, e la Corte territoriale ha deciso la controversia.

Il Collegio affronta l’eccezione di irritualità della istanza, fondata su un orientamento che esigeva una separata istanza al presidente. Rileva che tale indirizzo è stato superato da una successiva pronuncia, secondo cui la riproposizione della richiesta può essere contenuta nella memoria di replica. La soluzione è condivisa perché aderente al testo dell’art. 352 cod. proc. civ., che non parla di istanza separata ma richiede solo che la richiesta sia riproposta alla scadenza del termine per le memorie di replica.

Il Collegio precisa il perimetro della regola: non basta chiedere la discussione orale alla precisazione delle conclusioni; se la richiesta non viene ribadita nella memoria di replica occorrerà una istanza apposita. Esclude inoltre che l’udienza di precisazione delle conclusioni, pur tenuta in presenza, possa equivalere alla discussione orale, trattandosi di ipotesi distinte: la discussione è prerogativa della difesa che si aggiunge alla scansione processuale e segue le memorie conclusive.

Quanto alla conseguenza, la Corte dà continuità all’orientamento secondo cui la mancata fissazione dell’udienza di discussione, nonostante la rituale richiesta, comporta di per sé la nullità della sentenza, senza onere di indicare gli argomenti che sarebbero stati illustrati. Il principio è coerente con l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 36596 del 2021, che in caso affine ha escluso l’onere di specificare le argomentazioni prospettabili per una diversa soluzione del merito. Il primo motivo è quindi accolto, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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